Sappiamo che in seguito alla recentissima delibera 26/2015 della Corte dei Conti (sez. Autonomie) è ora possibile assumere personale con le normali procedure di reclutamento, purché si tratti di utilizzare i resti assunzionali del budget 2011-2013.
Fra le normali procedure di reclutamento vi è anche quella di poter attingere da graduatorie approvate da altre Amministrazioni, anche con accordo intervenuto successivamente all'approvazione della graduatoria (delib. 124/2013 Corte dei Conti Umbria).
Sappiamo inoltre che varie pronunce del Consiglio di Stato hanno dichiarato che lo scorrimento delle graduatorie prevale sulla mobilità volontaria, su tutte sent. n. 4329/2012:
https://www.aranagenzia.it/araninforma/ ... n4329-2012Nella sentenza si richiama il dettato letterale del comma 2 bis, dell’art. 30 del d. lgv. n. 165 del 2001, il quale dispone che: "Le amministrazioni,
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1", quindi si afferma che se si possiedono graduatorie vigenti occorre scorrerle.
Ora la domanda è la seguente: considerando la sentenza del Consiglio di Stato sopra riportata, considerando il dettato letterale dell'art. 30, comma 2 bis, del d. lgs. 165/2001, che stabilisce l'attivazione obbligatoria della procedura di mobilità
soltanto prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali (e non prima di procedere all'assunzione di personale, come nel caso della mobilità obbligatoria ex art. 34), vi chiedo se mi sfugge qualcosa o si può attingere tranquillamente alla graduatoria di un altro ente senza previamente espletare la mobilità volontaria e limitandosi ad espletare solo quella obbligatoria?
Grazie.