A mio avviso alla morte del padre non sussiste il diritto di abitazione della seconda moglie in quanto il de cuius non era unico proprietario ( e nemmeno comproprietario con lei stessa) dell'immobile definito casa coniguale. Questione spinosa ma io la vedo così.
Il padre era si unico soggetto passivo per l'IMU ma non in quanto totalmente proprietario, ma per diritto di abitazione della precedente moglie. Il codice civile invece, richiama espressamente la
proprietà della casa coniugale e questa era in condivisione con il figlio (soggetto terzo)
Questo il principio enunciato dalla Cassazione (vedi ad esempio n.29162 del 2021 e ripreso poi anche da Commissioni Tributarie....
“Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge
sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi
ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge
deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in
concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto”