Diritto allo studio

Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 12/02/2025, 22:08

Diritto allo studio

Buona giornata,

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
TRIENNIO 2019 - 2021

https://www.aranagenzia.it/attachments/ ... 1.2022.pdf

L'articolo 46 precisa

5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità: (OMISSIS)

In un piccolo Ente di 21 dipendenti, due dipendenti sono iscritti all'Università e pertanto le 150 ore potranno essere concesse solamente a uno dei due...

Anche l'altro avrà comunque diritto a quanto previsto dall'articolo 46 comma 5?

5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

A mio avviso SI... Il comma 5 non si riferisce a chi ha ottenuto i permessi studio di 150 ore ama a chi si trova nella condizione di studente lavoratore... concordate?

Grazie
CCC
 
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda Schiaffino » 13/02/2025, 9:39

no, non sono d'accordo, è destinatario delle previsioni del comma 5 chi viene riconosciuto beneficiario dei permessi per diritto allo studio.
Schiaffino
 
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 13/02/2025, 11:26

Anche se fosse come sostieni Tu... c'è sempre l'articolo 10 Statuto dei lavoratori

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Dispositivo dell'articolo 10 Statuto dei lavoratori
Fonti → Statuto dei lavoratori → Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
CCC
 
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda Schiaffino » 13/02/2025, 12:39

Scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 13/02/2025, 13:34

... o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali...

Sicuramente la laurea è un titolo di studio avente valore legale...
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 13/02/2025, 16:44

Dispositivo dell'articolo 10 Statuto dei lavoratori
Fonti → Statuto dei lavoratori → Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.



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https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... ativi.html


RAL959_Orientamenti Applicativi
Stampa PDF
E’ possibile fruire dei permessi per il diritto allo studio per partecipare ai corsi volti al conseguimento della patente europea del computer ?

(...)

Da quanto rappresentato, dovrebbe emergere chiaramente, a nostro modo di vedere, che l’ECDL potrebbe essere equiparato sostanzialmente ad un attestato professionale e come tale legittimante la concessione al dipendente che ne faccia richiesta dei permessi per motivi di studio
Ultima modifica di CCC il 13/02/2025, 16:51, modificato 1 volta in totale.
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 13/02/2025, 16:50

Non vedo differenza tra la QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE citata nell'articolo 10 Statuto dei lavoratori e l'ATTESTATO PROFESSIONALE citato dal CCNL

Aran fa rientrare ECDL negli attestati professionali... quindi... rientra anche nelle qualifiche professionali citate nell'articolo 10 Statuto dei lavoratori
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 15/02/2025, 17:29

Schiaffino ha scritto:no, non sono d'accordo, è destinatario delle previsioni del comma 5 chi viene riconosciuto beneficiario dei permessi per diritto allo studio.



Art. 46
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione,
all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al
medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’articolo 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).


A me sembra che i benefici di cui al comma 5 spettino chi rientra nelle previsioni di cui al comma 4

4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Come scrittomi da collega esperto... "Non è vero che senza le 150 ore NON si possono avere turni agevolati, visto che non sta scritto da nessuna parte ... la limitazione è pure ovvia, ma vale soltanto per i permessi"... e ha aggiunto... che è evidente visto qual è il soggetto indicato nel comma 5
Il comma 5 parla solo di personale interessato ai corsi (indicati nell'articolo), non di quello che fruisce dei permessi...ciò proprio perché non tutti quelli interessati chiedono i permessi....
E il "personale di cui al presente articolo" cosa avrebbe per essere identificato con il "personale che fruisce dei permessi" se non tutti quelli "del presente articolo" ne fruiscono?....oppure è obbligatorio chiedere le 150 ore?
Ultima modifica di CCC il 15/02/2025, 19:30, modificato 1 volta in totale.
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 15/02/2025, 17:45

CCC ha scritto:Non vedo differenza tra la QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE citata nell'articolo 10 Statuto dei lavoratori e l'ATTESTATO PROFESSIONALE citato dal CCNL

Aran fa rientrare ECDL negli attestati professionali... quindi... rientra anche nelle qualifiche professionali citate nell'articolo 10 Statuto dei lavoratori



La qualifica professionale è un titolo che attesta il raggiungimento di un certo livello di conoscenze, abilità e competenze, relativamente ad un certo settore dell'istruzione e della formazione professionale.

La definizione data dall'OCSE è la seguente:[1]

«Si ottiene una qualifica quando un ente competente determina che l'apprendimento di un individuo ha raggiunto uno specifico standard di conoscenza, abilità e competenze. Lo standard dei risultati d'apprendimento è confermato per mezzo di una valutazione o del completamento di un corso di studi. L'apprendimento e la valutazione di una qualifica può avere luogo tramite un corso di studi e/o un'esperienza sul posto di lavoro.»

Partendo dalla definizione, le caratteristiche peculiari della qualifica professionale sono:

- è concessa da enti pubblici e privati dietro autorizzazione di autorità nazionali o locali per la formazione professionale.
- conferisce un riconoscimento ufficiale di valore nel mercato del lavoro e nella propria formazione successiva.
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 15/02/2025, 18:36

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