da Veronica P. » 26/03/2025, 16:13
Io l'ho fatto:
"Ricorso
Avverso il presente provvedimento, il contribuente e i soggetti obbligati in solido possono, entro sessanta giorni dalla notifica, impugnare il presente atto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio.
Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 546/1992;
La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo PEC (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n 546/1992) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n 163 e dai successivi decreti attuativi.
Tale obbligo, invece, non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro. In tali ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n 546/1992.
Tuttavia, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il comma 3 dell’articolo 16 bis, prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n° 220/2023) salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992.
Ne deriva che anche per le controversie fino a 3.000,00 euro sussiste l’obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024.
Il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, deve costituirsi in giudizio mediante deposito telematico dello stesso e dei documenti che intende produrre sul Portale della Giustizia Tributaria, ad eccezione dei ricorsi depositati dai contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente per i quali, oltre al deposito telematico, è possibile costituirsi in giudizio secondo le modalità tradizionali di cui all’art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per i ricorsi notificati dal 2 settembre 2024 è ammesso solo il deposito telematico.
Il ricorso è soggetto al contributo unificato di cui al D.P.R. n.115/2002.
In caso di tempestiva proposizione del ricorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 del D.lgs. 472/97 concernente l’esecuzione delle sanzioni."