APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - art. 187 tuel

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - art. 187 tuel

Messaggioda LUCE1967 » 15/04/2025, 13:43

Il prossimo 30 aprile il Consiglio Comunale approverà il Rendiconto 2024, il quale evidenzia un avanzo libero di un certo ammontare.
E' interesse dell'amministrazione applicare l'avanzo libero per investimenti da attivare il prima possibile.
E' possibile applicarlo nella stessa seduta del Consiglio (30 aprile), subito dopo l' approvazione del Rendiconto 2024?
Grazie
LUCE1967
 
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Re: APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - art. 187 tuel

Messaggioda Massimo75 » 16/04/2025, 20:44

Per quanto ne so io, si.
Basta che la delibera sia discussa, in ordine cronologico, dopo l'approvazione del rendiconto.
Ovviamente devi richiedere il parere del Collegio dei Revisori.
Massimo75
 
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Re: APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - art. 187 tuel

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 17/04/2025, 12:29

LUCE1967 ha scritto:Il prossimo 30 aprile il Consiglio Comunale approverà il Rendiconto 2024, il quale evidenzia un avanzo libero di un certo ammontare.
E' interesse dell'amministrazione applicare l'avanzo libero per investimenti da attivare il prima possibile.
E' possibile applicarlo nella stessa seduta del Consiglio (30 aprile), subito dopo l' approvazione del Rendiconto 2024?
Grazie


Si
con delibera all'ordine del giorno dopo quella del Rendiconto
Per l'avanzo libero in parte corrente bisogna invece aver fatto la salvaguardia.
Ciao
GIORGIO MARENCO
 
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Re: APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - art. 187 tuel

Messaggioda Robertsardinia » 18/04/2025, 20:26

Ciao, posso chiederti un riferimento normativo in merito alla preventiva salvaguardia? Grazie
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Re: APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - art. 187 tuel

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 19/04/2025, 8:07

Robertsardinia ha scritto:Ciao, posso chiederti un riferimento normativo in merito alla preventiva salvaguardia? Grazie


07/10/2019 – L’utilizzo dell’avanzo libero per spese correnti a carattere non permanente: dalla corte dei conti arriva un utile orientamento per la loro individuazione
tratto da publika.it
L’utilizzo dell’avanzo libero per spese correnti a carattere non permanente: dalla corte dei conti arriva un utile orientamento per la loro individuazione
Domanda
L’art. 187 del TUEL prevede la possibilità di finanziare spese correnti a carattere non permanente con l’avanzo libero. Ma quali sono queste spese?

Risposta
Il quesito proposto dal lettore è di sicura attualità e interesse. Come noto il comma 2 dell’art. 187 del TUEL fornisce un elenco di spese per il cui finanziamento è possibile fare ricorso all’avanzo di amministrazione, parte libera, dell’esercizio precedente. Tali spese, sono elencate dalla lett. a) alla lett. e) della norma, secondo un tassativo ordine di priorità. Ciò significa che le spese di ciascuna lettera possono essere finanziate con avanzo solo se non ricorre la necessità di finanziare, con le medesime somme, quelle indicate alle lettere precedenti.
Esse sono così elencate:
a) debiti fuori bilancio;

b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) spese di investimento;

d) spese correnti a carattere non permanente;

e) estinzione anticipata dei prestiti. Per queste ultime, precisa la norma, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Mentre per le altre lettere l’individuazione delle spese è immediata, non così può dirsi per quelle di cui alla lett. d). Se leggiamo il d.lgs. 118/2011, vediamo che l’allegato 7), ai fini della codifica delle transazioni, individua ed elenca al punto 5) le entrate e le spese non ricorrenti. Sebbene queste ultime non siano sovrapponibili alle spese a carattere non permanente, l’elencazione fornita è di sicuro aiuto, quanto meno per le voci a) (consultazioni elettorali o referendarie locali) e c) (eventi calamitosi). Di recente tuttavia la Corte dei conti Lazio, con proprio parere n.83/2019/PAR rilasciato a fronte di specifico quesito, rivoltole da un comune del proprio territorio, ha fornito utili indicazioni al fine di individuare tali tipologie di spesa, pur non definendone in maniera netta i confini. Tutte le spese di cui al comma 2 dell’art. 187 del TUEL, affermano i giudici contabili, si caratterizzano sempre per la loro estemporaneità e per l’assenza di una continuità temporale e per il fatto di non essere né fisse né costanti nel tempo. L’incertezza di tali spese riguarda anche il loro aspetto quantitativo, ovvero l’impossibilità per l’ente di definirne anzitempo l’ammontare. Proprio queste caratteristiche sono quelle che permettono il loro finanziamento con un’entrata (l’avanzo di amministrazione appunto) che si caratterizza anch’essa per la sua incertezza nell’an e nel quantum e che, come tale, è verificabile solo ex post, ad avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Quest’ultima rappresenta condizione sine qua non per poter procedere alla copertura della spesa. La ratio della limitazione del suo utilizzo, prosegue la Corte, discende dal principio per cui la costruzione programmatica del bilancio previsionale deve comprendere tutta l’attività che il comune è chiamato a svolgere, individuando le risorse a cui attingere per l’intera copertura delle spese previste nell’esercizio.
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