da Rusciano Luciano » 20/08/2025, 11:55
Le entrate (e le spese) non ricorrenti negli enti locali sono elementi finanziari che non si ripetono regolarmente nel tempo, a differenza di quelle ricorrenti. Le entrate non ricorrenti, ad esempio, possono includere donazioni, sanatorie, proventi da alienazione di immobili o da eventi straordinari. Le spese non ricorrenti, invece, possono riguardare investimenti, ripiano di disavanzi pregressi, o spese per eventi straordinari come calamità naturali. Le Entrate non ricorrenti, sono dunque entrate che non si manifestano con regolarità nel bilancio dell'ente locale, ma che possono derivare da eventi straordinari o operazioni una tantum.
Esempi:
Donazioni e lasciti: Ricevute occasionalmente da privati o enti.
Sanatorie: Proventi derivanti da regolarizzazioni di abusi edilizi o altre situazioni.
Alienazione di beni patrimoniali: Vendita di immobili o altre proprietà dell'ente.
Condoni: Proventi derivanti da provvedimenti di condono fiscale o tributario.
Eventi calamitosi: Contributi straordinari ricevuti a seguito di eventi naturali.
Gettiti da lotta all'evasione: In alcuni casi, possono essere considerati non ricorrenti, soprattutto se legati a specifiche operazioni di recupero.
Accensione di prestiti: Anche se il prestito è un'entrata, l'accensione può essere considerata non ricorrente in quanto non è un'entrata continuativa.
Contributi agli investimenti: Se non sono espressamente definiti come "continuativi".
Orbene, il Fondo di solidarietà non può essere considerato come entrata non ricorrente e pertanto anche un suo incremento per motivi di "correzione" io la valuto come "ricorrente", ma sono punti di vista eventualmente non condivisibili.