Io avevo capito che la registrazione non riguardasse il gestore delle tariffe (ufficio tributi per capirci), ma il gestore del servizio di smaltimento...
2. di prevedere, nell’ambito delle attività di cui al punto 1:
a) con riguardo alla prima macroarea, che siano estesi al settore dei rifiuti i servizi,
erogati dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, di contact center,
segnalazioni, Help desk per gli sportelli accreditati delle associazioni dei
consumatori e delle associazioni di categoria;
b) con riguardo alla seconda macroarea che, per almeno un biennio a decorrere dalla
data di cui al successivo punto 6, e, comunque, fino a successivo provvedimento
dell’Autorità, l’utente del settore dei rifiuti, in caso di mancata soluzione della
problematica per mezzo del reclamo al gestore, possa scegliere, in alternativa, se
inviare allo Sportello un reclamo di seconda istanza o attivare il Servizio
Conciliazione;
c) che, con riferimento ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b), il gestore del
settore dei rifiuti sia da intendersi come il gestore del servizio integrato di gestione
dei rifiuti urbani o, in caso di gestione non integrata, il gestore dell’attività di
gestione tariffe e rapporti con gli utenti di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera
a), del TQRIF, ovvero il gestore individuato in deroga dall’Ente territorialmente
competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, del medesimo TQRIF;