Rifiuti, parte il servizio conciliazione: obblighi e sanzion

Re: Rifiuti, parte il servizio conciliazione: obblighi e san

Messaggioda Nicoletta Bertola » 10/10/2025, 9:50

kaiser122 ha scritto:Leggendo un pò in giro:

Una delle questioni più delicate riguarda i casi in cui l’utente contesta non solo il disservizio ma anche la misura del tributo richiesto. La regola generale è che la conciliazione Arera non si applica alla TARI, perché questa resta un tributo comunale. Ciò significa che, se l’utente sostiene che la tariffa non sia dovuta o sia dovuta in misura ridotta in ragione della mancata o parziale erogazione del servizio, la controparte diventa il Comune e non il gestore. In tali circostanze il cittadino deve rivolgersi dapprima all’ente locale con un’istanza di rimborso o di riduzione in autotutela, e in caso di diniego o silenzio deve proporre ricorso dinanzi al Giudice Tributario. La conciliazione davanti ad Arera resta invece percorribile solo per i profili di tipo gestionale e contrattuale, come ad esempio il mancato ritiro dei rifiuti, l’omessa sostituzione di contenitori o i ritardi sistematici nella raccolta.

Quindi la registrazione di fatto non compete all'ufficio tributi ma all'ufficio ambiente/ecologia


Per come siamo organizzati a livello di uffici, noi abbiamo preferito registrarci comunque come ufficio tributi (siamo noi ad occuparci della consegna/sostituzione dei dispositivi, della regolazione degli accessi alla discarica, così come della maggior parte delle segnalazioni - ad eccezione delle mancate raccolte - e dei rapporti con gli utenti).
Mal che vada sarà stata l'ennesima registrazione "inutile" e non ci verrà mai assegnato alcun "ticket"!
Nicoletta Bertola
 
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Re: Rifiuti, parte il servizio conciliazione: obblighi e san

Messaggioda Fiorella » 10/10/2025, 10:49

kaiser122 ha scritto:Leggendo un pò in giro:

Una delle questioni più delicate riguarda i casi in cui l’utente contesta non solo il disservizio ma anche la misura del tributo richiesto. La regola generale è che la conciliazione Arera non si applica alla TARI, perché questa resta un tributo comunale. Ciò significa che, se l’utente sostiene che la tariffa non sia dovuta o sia dovuta in misura ridotta in ragione della mancata o parziale erogazione del servizio, la controparte diventa il Comune e non il gestore. In tali circostanze il cittadino deve rivolgersi dapprima all’ente locale con un’istanza di rimborso o di riduzione in autotutela, e in caso di diniego o silenzio deve proporre ricorso dinanzi al Giudice Tributario. La conciliazione davanti ad Arera resta invece percorribile solo per i profili di tipo gestionale e contrattuale, come ad esempio il mancato ritiro dei rifiuti, l’omessa sostituzione di contenitori o i ritardi sistematici nella raccolta.

Quindi la registrazione di fatto non compete all'ufficio tributi ma all'ufficio ambiente/ecologia


Era quello che avevo capito anche io e per questo motivo avevo creato questo messaggio nel gruppo.
Fiorella
 
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