da gsalurso » 15/06/2015, 19:32
l'art. 3, comma 5, DL 16/2012 conv.in legge n. 44/2012, ha aggiunto, al D.p.r. n. 602/1973 l’art. 72-ter, in materia di pignoramento presso terzi disposto dall’agente della riscossione, quindi, in pratica, "pignoramenti Equitalia":
“Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modificazioni: ...
b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: «Art. 72-ter.- (Limiti di pignorabilita').
- 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro»;
N.B.: tali percentuali non sono applicabili a tutte le situazioni debitorie, ma solo per debiti di natura esattoriale; in tutti gli altri casi la percentuale pignorabile è quella di un quinto.
l’articolo 68, del DPR n. 180/1950, ricorrendo una ipotesi di cumulo di cessione volontaria e successivo pignoramento, prevede che ove preesista una cessione, la retribuzione resta pignorabile per la differenza tra la metà dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota ceduta.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 