In base all'art. 2, comma 6 del D.L. 78/2015, sembrerebbe che gli E.L. possono utilizzare l'accantonamento al fondo vincolato 2013 a copertura del fondo di dubbia esigibilità. Se tale interpretazione è corretta, si dovrà rettificare la delibera di riaccertamento straordinario dei residui, riducendo il disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario da finanziare in trenta anni.
Si chiede un parere in merito
Grazie