Dovresti fornire più informazioni:
1) sembra di capire (... da precedente relazione) che i genitori non erano sposati.
2) il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori o solo dal coniuge con figlio naturale?
3) il coniuge è lavoratore dipendente o autonomo, ha diritto autonomo all'ANF?
4) l'altro genitore è lavoratore dipendente o autonomo, ha diritto a percepire l'ANF ?
5) il figlio è affidato al solo coniuge del dipendente?
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, non ho trovato nulla che prevede che può usufruirne il coniuge dell'altro genitore. Pertanto dovrebbero (il condizionale è d'obbligo in materia fiscale) spettare ai genitori naturali, in caso di affidamento congiunto 50% ciascuno o 100%, previo accordo in caso di incapienza totale o parziale, al genitore col reddito più alto.
L. 54/2006, disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento congiunto dei figli, art.4 “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.
Per quanto riguarda l'ANF:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6497&bVota=falseAi fini dell'A.N.F. si considerano facenti parte del nucleo familiare: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli se di età inferiore a 18 anni oppure maggiorenni ma inabili, fratelli, sorelle e nipoti orfani sempre se minorenni o maggiorenni inabili.
Equiparati ai figli: adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge,
nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge;
circolare INPS 19/3/2008, n. 36, riconosce il diritto all'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, ma conviventi con uno solo dei genitori, che non sia titolare di un autonomo diritto alla prestazione.
Il genitore naturale, non convivente con la prole, che sia lavoratore dipendente ha titolo a presentare al proprio datore di lavoro la richiesta di assegno utilizzando il modello di domanda in uso, senza indicare, tuttavia, i propri redditi nel quadro relativo ai dati reddituali. Deve, invece, allegare alla domanda la dichiarazione reddituale resa dal genitore naturale convivente con i figli, redatta sul neo istituto modello ANF/FN, reperibile nella banca dati della modulistica on-line del sito
http://www.inps.it.
In particolare, devono essere dichiarati i redditi del genitore convivente e quelli, eventuali, dei figli del lavoratore richiedente che convivono con l`altro genitore.
Inoltre, nel modulo devono essere indicate le modalità di pagamento desiderate (bonifico o accredito).
Il datore di lavoro, al quale il lavoratore presenta la domanda, erogherà la prestazione direttamente al genitore naturale convivente con i figli, osservando le modalità di pagamento dello stesso indicate nel mod. ANF/FN.
per concludere,
N.B. gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie; cosa diranno le altre?
