Il comma 2 dell'art.193 del TUEL dice che con la deliberazione di c.c. entro il 31.07.2015, occorre tra l'altro , in caso di squilibrio delle gestione residui" adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione ".
Ma cio vale per tutti gli enti(la maggior parte dei comuni è entrata quest'anno con l'armonizzazione) o solo per gli sperimentatori,loro si accantonavano nel risultato di amministrazione.
E se vale per tutti :il fondo crediti di dubbia esigibilità per quelli"del primo anno" è quello rideterminato come allegato alla deliberazione di Giunta di aprile 2015 di riaccertamento straordinario dei residui,dove bisognava ricalcolare la parte accontonata e libera dell'avanzo di amministrazione e fare la media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque anni?.grazie.