da Paolo Gros » 20/08/2015, 9:11
ora..Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario devono essere definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta di riaccertamento straordinario (per gli enti non in sperimentazione). Con la delibera consiliare dovranno essere stabiliti gli importi del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi. La delibera è corredata del parere del collegio dei revisori.
e questo per quanto riguarda il disavanzo di amministrazione da non confondere con il disavanzo appena descritto, che ha natura sostanziale, è il disavanzo tecnico. L'articolo 3 comma 13 del Dlgs 118/2011 individua situazioni di disavanzo tecnico nel caso in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati a un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati allo stesso esercizio. Il disavanzo tecnico si genera dunque solo a seguito del riaccertamento straordinario finalizzato al passaggio ai principi di competenza finanziaria potenziata. Come esplicitato dalla norma, se a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati a un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati allo stesso esercizio, la differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
in caso quindi di disavanzo tecnico i 45 giorni appaiono di natura formale per cui il parere puo' essere favorevole