da lucio guerra » 22/08/2015, 17:28
DIRITTO D’ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE ART.540 CC IN CASO DI USUFRUTTO
l'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimento
Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».