oliviero.tidu ha scritto:Va bene Anrea84, premesso che ho le idee confuse, operativamente come funziona?
Faccio un esempio per vedere se ho capito:
nel 2015 accerto un'entrata vincolata corrente per 50. La spesa correlata sarà certa liquida ed esigibile nel 2016. Quindi nel 2015 impegno 50, poi (quando? a consuntivo?) costituisco un fpv nel 2016 per 50 e reiscrivo sempre nel 2016 la spesa per 50. Ai fini del patto come funziona, così facendo mi sembra che la spesa ai fini del patto di stabilità incida sul 2015 e non sul 2016. In realtà non capisco se è corretto, in effetti se fosse una spesa corrente finanziata con entrate di bilancio inciderebbe sul patto nel 2016.
GiglioCdC ha scritto:Scusate ma nell'anno successivo non si può impegnare ciò che si vuole ma solo certi tipi di spesa ed a determinate condizioni (vedasi art. 183 comma 6 lett. a).
Per quanto ne so, non è la correlazione con le entrate vincolate che determina l'imputabilità ma quando la spesa la sostieni realmente anche se devi rendicontarla l'anno successivo. Ora, se a fine anno non hai il creditore nè l'importo quantificato di certo non puoi impegnare perchè ti mancano i presupposti fondamentali dell'impegno. Al limite se proprio poi ti resta difficile finanziarla l'anno successivo potresti mandare la prevsione non impegnata in avanzo vincolato con vincoli dell'ente, se è capiente il risultato di amministrazione ma poi hai problemi l'anno dopo con il patto.
Inoltre non è che se c'è l'entrata vincolata incassata nell'anno allora si impegna nell'anno in corso per poi chiudere con FPV in sede di riaccertamento, ma si dovrebbe già attivare FPV impegnando nell'anno in cui si sa che si "userà" realmente il finanziamento (cioè nel 2015 faccio impegno a valere sul 2016 per la specifica spesa e attivo da subito FPV "impegnato" nel 2015).
E se è parte corrente sul patto avrò neutralità in entrambi gli anni, poichè nel 2015 ho l'entrata e l'FPV di spesa mentre nel 2016 ho l'FPV di entrata e la spesa.
Io ad esempio mi sono trovata male proprio alla fine dell'anno 2014 (sperimentale) per gli adeguamenti dell'FPV che non avevo sistemato prima ed ho dovuto farli tutti a fine anno e inizi anno nuovo, con grande perdita di tempo.
Non so se mi sono spiegata bene, in quello che intendevo.
manuela1965 ha scritto:GiglioCdC ha scritto:Scusate ma nell'anno successivo non si può impegnare ciò che si vuole ma solo certi tipi di spesa ed a determinate condizioni (vedasi art. 183 comma 6 lett. a).
Per quanto ne so, non è la correlazione con le entrate vincolate che determina l'imputabilità ma quando la spesa la sostieni realmente anche se devi rendicontarla l'anno successivo. Ora, se a fine anno non hai il creditore nè l'importo quantificato di certo non puoi impegnare perchè ti mancano i presupposti fondamentali dell'impegno. Al limite se proprio poi ti resta difficile finanziarla l'anno successivo potresti mandare la prevsione non impegnata in avanzo vincolato con vincoli dell'ente, se è capiente il risultato di amministrazione ma poi hai problemi l'anno dopo con il patto.
Inoltre non è che se c'è l'entrata vincolata incassata nell'anno allora si impegna nell'anno in corso per poi chiudere con FPV in sede di riaccertamento, ma si dovrebbe già attivare FPV impegnando nell'anno in cui si sa che si "userà" realmente il finanziamento (cioè nel 2015 faccio impegno a valere sul 2016 per la specifica spesa e attivo da subito FPV "impegnato" nel 2015).
E se è parte corrente sul patto avrò neutralità in entrambi gli anni, poichè nel 2015 ho l'entrata e l'FPV di spesa mentre nel 2016 ho l'FPV di entrata e la spesa.
Io ad esempio mi sono trovata male proprio alla fine dell'anno 2014 (sperimentale) per gli adeguamenti dell'FPV che non avevo sistemato prima ed ho dovuto farli tutti a fine anno e inizi anno nuovo, con grande perdita di tempo.
Non so se mi sono spiegata bene, in quello che intendevo.
Faccio un rapido esempio:
Spese per commissione elettorale mandamentale
oppure spesa per il SUAP o convenzione Polizia Locale
sono spese perle quali al 31/12 non conosco l'ammontare perchè vengono rendicontate nell'anno successivo.
Che si fa in questi casi?
GiglioCdC ha scritto:manuela1965 ha scritto:GiglioCdC ha scritto:Scusate ma nell'anno successivo non si può impegnare ciò che si vuole ma solo certi tipi di spesa ed a determinate condizioni (vedasi art. 183 comma 6 lett. a).
Per quanto ne so, non è la correlazione con le entrate vincolate che determina l'imputabilità ma quando la spesa la sostieni realmente anche se devi rendicontarla l'anno successivo. Ora, se a fine anno non hai il creditore nè l'importo quantificato di certo non puoi impegnare perchè ti mancano i presupposti fondamentali dell'impegno. Al limite se proprio poi ti resta difficile finanziarla l'anno successivo potresti mandare la prevsione non impegnata in avanzo vincolato con vincoli dell'ente, se è capiente il risultato di amministrazione ma poi hai problemi l'anno dopo con il patto.
Inoltre non è che se c'è l'entrata vincolata incassata nell'anno allora si impegna nell'anno in corso per poi chiudere con FPV in sede di riaccertamento, ma si dovrebbe già attivare FPV impegnando nell'anno in cui si sa che si "userà" realmente il finanziamento (cioè nel 2015 faccio impegno a valere sul 2016 per la specifica spesa e attivo da subito FPV "impegnato" nel 2015).
E se è parte corrente sul patto avrò neutralità in entrambi gli anni, poichè nel 2015 ho l'entrata e l'FPV di spesa mentre nel 2016 ho l'FPV di entrata e la spesa.
Io ad esempio mi sono trovata male proprio alla fine dell'anno 2014 (sperimentale) per gli adeguamenti dell'FPV che non avevo sistemato prima ed ho dovuto farli tutti a fine anno e inizi anno nuovo, con grande perdita di tempo.
Non so se mi sono spiegata bene, in quello che intendevo.
Faccio un rapido esempio:
Spese per commissione elettorale mandamentale
oppure spesa per il SUAP o convenzione Polizia Locale
sono spese perle quali al 31/12 non conosco l'ammontare perchè vengono rendicontate nell'anno successivo.
Che si fa in questi casi?
Direi che per il principio della prestazione resa debba essere fatto il calcolo di quante sedute sono state svolte nell'anno ed impegnare di conseguenza per l'importo individuato. Se poi l'anno successivo nei calcoli definitivi uscisse una cifra diversa sarà ridotto l'impegno o assunto sull'anno successivo per la differenza come conguaglio. Il principio contabile è quello della contabilità finanziaria in analogia alle modalità di imputazione delle spese per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio Comunale i quali sono imputati nell'esercizio in cui la prestazione è resa anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo.
La contabilità armonizzata a mio avviso mira ad escludere che vi siano comportamenti di rinvio artificioso agli esercizi successivi di spese che sono state "consumate" o "hanno reso la loro utilità" nell'esercizio in corso. E su questo i principi contabili sono stati messi a punto più volte proprio per evitare ciò (immaginiamo cosa potrebbe succedere in fase di cambio elettorale e con una gestione sfrontata del principio dell'imputabilità/esigibilità ..)