COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

Messaggioda Rusciano Luciano » 01/10/2015, 16:22

Buonasera. Dalla dichiarazione iva 2015 è emerso un credito . Ora vorrei utilizzare questo credito per la liquidazione mensile di settembre con versamento che dovrei effettuare entro il 16 ottobre. Come si effettua questa operazione?
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Re: COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

Messaggioda raffaelegranitto » 07/10/2015, 0:26

Rusciano Luciano ha scritto:Buonasera. Dalla dichiarazione iva 2015 è emerso un credito . Ora vorrei utilizzare questo credito per la liquidazione mensile di settembre con versamento che dovrei effettuare entro il 16 ottobre. Come si effettua questa operazione?

Prima di effettuare la compensazione verificare se una quota del credito da dichiarazione annuale è rappresentato da iva imputabile a spese di investimento finanziate da debito. In tal caso Il D.Lgs n. 118/2011 prescrive che la stessa non può essere destinata a compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito iva derivante dall'investimento finanziato dal debito deve essere vincolato alla realizzazione di investimenti, vincolo da porre sull'avanzo di amministrazione. Effettuato il vincolo si può procedere alla compensazione.
1) Nulla da versare compilare F24 ordinario a zero:
Reversale (a copertura) pari al debito compensato, mandato pari all'iva da versare;
2) Importo da versare : esempio credito da compensare 100 versamento iva 200 importo da versare 100
- Mod F24 ordinario a zero : reversale (a copertura) € 100 e mandato di € 100;
- Mod F24EP di € 100 : mandato di € 100.
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Re: COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

Messaggioda Rusciano Luciano » 07/10/2015, 9:14

[...Effettuato il vincolo si può procedere alla compensazione.
1) Nulla da versare compilare F24 ordinario a zero:
Reversale (a copertura) pari al debito compensato, mandato pari all'iva da versare;
2) Importo da versare : esempio credito da compensare 100 versamento iva 200 importo da versare 100
- Mod F24 ordinario a zero : reversale (a copertura) € 100 e mandato di € 100;
- Mod F24EP di € 100 : mandato di € 100.
raffaele granitto[/quote]

grazie mille
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Re: COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

Messaggioda Rusciano Luciano » 07/10/2015, 11:31

raffaelegranitto ha scritto:
Rusciano Luciano ha scritto:Buonasera. Dalla dichiarazione iva 2015 è emerso un credito . Ora vorrei utilizzare questo credito per la liquidazione mensile di settembre con versamento che dovrei effettuare entro il 16 ottobre. Come si effettua questa operazione?

Prima di effettuare la compensazione verificare se una quota del credito da dichiarazione annuale è rappresentato da iva imputabile a spese di investimento finanziate da debito. In tal caso Il D.Lgs n. 118/2011 prescrive che la stessa non può essere destinata a compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito iva derivante dall'investimento finanziato dal debito deve essere vincolato alla realizzazione di investimenti, vincolo da porre sull'avanzo di amministrazione. Effettuato il vincolo si può procedere alla compensazione.
1) Nulla da versare compilare F24 ordinario a zero:
Reversale (a copertura) pari al debito compensato, mandato pari all'iva da versare;
2) Importo da versare : esempio credito da compensare 100 versamento iva 200 importo da versare 100
- Mod F24 ordinario a zero : reversale (a copertura) € 100 e mandato di € 100;
- Mod F24EP di € 100 : mandato di € 100.
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scusami Raffaele, ma nel mio caso ho un credito iva che risulta dalla dichiarazione di 7.000 e un iva da pagare entro 16/10 di 3.300. Per cui faccio soltanto l'F24 ordinario a zero con codice 6099 ....giusto ?
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Re: COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

Messaggioda kicerog » 07/10/2015, 20:07

Giusto.
Iva terzo trim. 2015 € 3300,00
Credito iva da dichiarazione 2014 utilizzaro €.3300,00
F24 = 0
Credito ancora disponibile €. 3.700,00
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Re: COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

Messaggioda Carmen » 16/10/2015, 19:39

Che classificazione date al capitolo in entrata in cui incassare la reversale? (sia con la vecchia contabilità sia con l'armonizzazione)
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Re: COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

Messaggioda RAGIONERIA SGR » 17/10/2015, 19:17

Anch'io ho un credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, ma avendo optato nel quadro RX del modello UNICO Enc per la compensazione, nella liquidazione trimestrale con versamento a debito non ho mai presentato alcun mod. F24 con importi a zero. Faccio la compensazione e diminuisco il credito IVA e così anche nei trimestri successivi fino a quando assorbirò interamente il credito IVA.
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Re: COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

Messaggioda raffaelegranitto » 19/10/2015, 22:59

Carmen ha scritto:Che classificazione date al capitolo in entrata in cui incassare la reversale? (sia con la vecchia contabilità sia con l'armonizzazione)

vecchia contabilità
credito da dichiarazione : Tit III categ. 5 - Proventi diversi - risorsa rimborsi di tributi - codice gestionale 3514 oppure 3516 (recuperi vari);
debito periodico o annuale : Ti. I -Intervento 8 - codice gestionale 1713 " Iva".-
armonizzazione :
credito : Tit. III tipologia 500 -Rimborsi ed altre entrate correnti - liv V entrate da rimborsi di Iva a credito - codice E 3.05.02.02.02;
debito : Tit. I macroaggregato 10 - Altre spese correnti - liv V "Versamenti Iva a debito per le gestioni commerciali". codice U 1.10.03.01.001.-
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Re: COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

Messaggioda raffaelegranitto » 19/10/2015, 23:21

RAGIONERIA SGR ha scritto:Anch'io ho un credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, ma avendo optato nel quadro RX del modello UNICO Enc per la compensazione, nella liquidazione trimestrale con versamento a debito non ho mai presentato alcun mod. F24 con importi a zero. Faccio la compensazione e diminuisco il credito IVA e così anche nei trimestri successivi fino a quando assorbirò interamente il credito IVA.

In linea generale per le compensazioni verticali non si presente f24 a zero. Secondo il mio modesto giudizio gli Enti locali devono presentare il mod f24 anche in presenza di tale compensazione. La regola scaturisce dal principio contabile Punto 4 - PRINCIPIO DELL'INTEGRITA' Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse, e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlative entrate, senza compensazione di partite. Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il qual prevede che i "comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".
Il credito iva dell'esercizio precedente utilizzato in compensazione sia verticale che orizzontale, genera sempre movimenti finanziari da contabilizzare secondo il predetto principio contabile nr. 4.
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