tyla ha scritto:Alcune sentenze favorevoli sono piuttosto risalenti nel tempo, oppure riguardano situazioni ben precise (anno di maturazione ante dl 95/2012, oggettivi impedimenti, ecc...) che nel post iniziale non si rilevano.
La ratio della norma è appunto quella di vietare il pagamento per "motivi di servizio".
Di ciò si è certi, così come resta ferma la responsabilità del Dirigente.
Dopo di che, attendiamo i pareri dei colleghi oppure maggiori precisazioni da parte dell'autore del thread.
Concordo con Tyla sulla responsabilità del Dirigente
Se il lavoratore richiede la concessione delle ferie e il dirigente non le concede potrà essere condannato a risarcire il dipendente.
Il generale divieto di indennizzare le ferie non godute, è connesso non solo alla natura irrinunciabile del diritto, ma anche all’obbligo a carico del datore di lavoro di garantire il riposo del lavoratore.
Il divieto di monetizzazione non opera nei soli casi di impossibilità materiale di concessione delle ferie: decesso del dipendente, risoluzione del rapporto di lavoro per assoluta inabilità al lavoro ecc.
Vedi anche l’ARAN
https://www.aranagenzia.it/araninforma/ ... ttualita-1Tuttavia, nel caso della mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente (considerando che questi non ha il potere di auto-assegnazione delle ferie, dovendo essergli accordate dal datore di lavoro), se il dipendente ha presentato in tempo utile formale richiesta cui il datore di lavoro ha opposto un diniego (da provare a carico del lavoratore), il giudice del lavoro potrà riconoscergli “il pagamento del surplus di lavoro prestato” ... “per il duplice scopo di risarcire il dipendente per la conseguente perdita di salute e di tempo, nonché di evitare un indebito arricchimento del datore di lavoro”.