da Paolo Gros » 09/10/2015, 8:30
Rilascio del certificato di malattia in Paesi UE o convenzionati. Se la malattia si verifica in un Paese appartenente alla Unione Europea o che abbia stipulato apposita convenzione, deve presentare all'Istituzione estera, entro 3 giorni dall'inizio della malattia, idonea certificazione di malattia e deve essere munito della tessera Europea di assicurazione malattia. L'istituzione estera provvederà a trasmettere all'INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti di controlli eventualmente effettuati. Il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è in tutto equiparato a quello nazionale e deve essere inviato senza necessità di traduzione o legalizzazioni, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convezione o accordo bilaterale.
I paesi in questione sono: Islanda, Norvegia, Linchetenstein, Svizzera, Turchia, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e isole del canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay, Venezuela
Rilascio del certificato di malattia in Paesi Extra UE. Se la malattia insorge durante il temporaneo soggiorno all'estero in un Paese non appartenente all'Unione Europea o che non abbia stipulato alcuna convezione o accordo specifico in materia, la corresponsione dell'indennità di malattia avviene solo dopo la presentazione all'INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della sede diplomatica o consolare italiana. I lavoratori interessati devono trasmettere la certificazione alla rappresentanza diplomatica o consolare e al datore di lavoro entro 5 giorni.