da bozza dela legge leggo
All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,”;
b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse.
art 23
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro.))
ove approvato rimane comune il vuoto normativo di novembre e dicembre deccorendo la legge dal 01/01/2016