da Ninni » 21/01/2015, 16:49
Allego risposta Arconet a specifico quesito fatto dallo scrivente:
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Con riferimento al quesito posto si richiama il principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, il quale prevede: "Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. "
Non pertanto risulta possibile, nel corso dell'esercizio provvisorio, assumere obbligazioni giuridiche riguardanti nuove spese di investimento.
Cordiali saluti