Ancora sul DUP.....

Ancora sul DUP.....

Messaggioda ivano » 09/11/2015, 9:33

tratto da rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com
Dup: i druidi di Arconet e le competenze degli organi


"La Commissione Arconet è soggetto autorevole, appositamente costituito allo scopo di guidare la difficile attuazione del nuovo sistema contabile.

Tuttavia, il fatto stesso che si riformi la contabilità con norme astruse e si “appalti” ad una commissione il compito di interpretare, quasi fossero dei druidi, le regole incomprensibili contenute nella riforma, la dice lunga sulla qualità della stessa.

Arconet, dunque, interpreta quasi leggendo i fondi del caffè o valutando la traiettoria del volo degli stormi di uccelli, esattamente come qualsiasi altro interprete potrebbe fare.

La commissione, in merito al ruolo del consiglio sul Dup, ha detto la sua. Almeno, non si è sottratta alla funzione.

Che, poi, si tratti di un’interpretazione corretta o condivisibile è difficile ammetterlo, per quanto le indicazioni utilitaristicamente possano essere fatte proprie dagli enti, così da spegnere qualsiasi polemica interna agli organi.

Sta di fatto che, leggendo le norme dell’ordinamento, le conclusioni cui è giunta Arconet sono da considerare necessariamente sbagliate.

Lo sono, perché il Dup è un presupposto per l’approvazione del bilancio e, trattandosi di un documento di programmazione delle attività è necessariamente di profanazione della compagine collegiale che ha il compito di svolgere funzioni di gestione operativa. Per questo è distinto in due sezioni. La prima è, sostanzialmente, la resa in termini tecnico-amministrativi del libro dei sogni contenuto nei programmi elettorali e dovrebbe restare sostanzialmente uguale a se stessa per il quinquennio. La seconda è, sempre nella sostanza, un Peg triennale invece che annuale.

Si comprende, dunque, perché il Dup debba essere approvato dalla giunta, ma solo “presentato” al consiglio per le conseguenti deliberazioni.

Le quali non consistono affatto nell’approvazione del Dup, che resta atto di esclusiva responsabilità della giunta.

Arconet non si è avveduta della strettissima correlazione tra disciplina del Dup e articolo 46, comma 3, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale “entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

Il Dup altro non è che la traduzione delle linee programmatiche presentate al consiglio, senza che questo le approvi, in programmazione operativa. La prima sezione del Dup nella realtà potrebbe coincidere esattamente con le linee programmatiche del mandato; la seconda dovrebbe passare dai programmi ai progetti operativi triennali.

Essendo il Dup una specie del genere trattato dall’articolo 46, comma 3, citato, si comprende perché esso è approvato dalla giunta: la programmazione operativa non è più un solo atto del sindaco fondato sul suo programma elettorale, ma un atto collegiale dell’organo di gestione politico-amministrativa. E si capisce anche perché debba essere solo “presentato” al consiglio. Essendo questo un organo anche di controllo dell’azione di governo della giunta, il consiglio non deve approvare un atto che non appartiene alla sua sfera di competenza, essendo per una parte di profanazione del sindaco (la prima sezione) e per la seconda della giunta (la progettazione degli obiettivi), ma lo “valuta”, con deliberazioni il cui contenuto non è approvarlo o meno, ma controllare che i suoi contenuti siano sul piano politico conformi al programma, valutare se è realistico, evidenziare che la maggioranza consiliare lo consideri utile per il corretto adempimento del mandato. Bastano, allo scopo, mozioni, una di maggioranza e di minoranza, di natura politica. Senza alcuna approvazione.

Il Dup, poi, rileverà per il consiglio al momento dell’approvazione del bilancio, del quale è presupposto. Quindi, è col bilancio di previsione, competenza per altro attribuita espressamente al consiglio dall’articolo 42 del d.lgs 267/2000 che del Dup non parla proprio, che il consiglio verifica se la programmazione di lungo periodo e quella operativa siano state tradotte correttamente e coerentemente col Dup a suo tempo presentato e, in caso contrario, può chiedere modifiche al bilancio o al Dup stesso.

Non ci vorrebbe molto a prendere atto che questa è l’unica interpretazione davvero persuasiva e corretta, perché è l’unica capace di appoggiarsi su norme e non sulla creazione ex novo di regole, da parte di apprendisti stregoni del diritto."
ecco, appunto, "....stregoni del diritto ".....ed a questo punto io alzo bandiera bianca.
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Re: Ancora sul DUP.....

Messaggioda Paolo Gros » 09/11/2015, 9:39

Arconet, dunque, interpreta quasi leggendo i fondi del caffè .................. :mrgreen:
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Re: Ancora sul DUP.....

Messaggioda ullifa » 09/11/2015, 11:09

ivano ha scritto:e non sulla creazione ex novo di regole, da parte di apprendisti stregoni del diritto."
ecco, appunto, "....stregoni del diritto ".....ed a questo punto io alzo bandiera bianca.



Olivieri è stato sin troppo buono.."stregone" evoca comuque un concetto mix tra di professionalità, espperienza, intuito(in un mondo in cui le conoscenze si trasmettevano oralmente). che porta a risultati piu o meno buoni...

http://www.treccani.it/vocabolario/stregone/

qui siamo sicuramente ad un livello nettamente inferiore...dove la mancanza di conoscenza della relata degli enti locali ed improvvisazione prendono il posto all'esperienza ed altri doti personali..
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Re: Ancora sul DUP.....

Messaggioda MICOL » 09/11/2015, 13:54

si ma nel frattempo cosa si fa?
il consiglio prende atto, con il deposito degli atti come si faceva per il bilancio? con una delibera di presa d'atto? un'applauso ? e il revisore dà il parere sulla delibera di giunta :geek: ?!?
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Re: Ancora sul DUP.....

Messaggioda manuela1965 » 09/11/2015, 15:32

Breve cronistoria:

la mia software house non ha purtroppo predisposto il DUP in forma semplificata, per cui l'ho reso semplificato smanettando sul testo che ho. Un lavoraccio!!

L'abbiamo poi approvato in Giunta e successivamente il Consiglio ne ha preso atto, senza parere del revisore.

Ora ritorniamo in CC per l'approvazione e sto aspettando il parere del revisore che non sa che pesci pigliare.

penso che la sbandiera semplificazione sia come l'annunciata ripresa economica che mi sa tanto di quelle riprese per "i fondelli" ( il termine sarebbe un altro).
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Re: Ancora sul DUP.....

Messaggioda manuela1965 » 09/11/2015, 15:32

manuela1965 ha scritto:Breve cronistoria:

la mia software house non ha purtroppo predisposto il DUP in forma semplificata, per cui l'ho resa semplificato smanettando sul testo che ho. Un lavoraccio!!

L'abbiamo poi approvato in Giunta e successivamente il Consiglio ne ha preso atto, senza parere del revisore.

Ora ritorniamo in CC per l'approvazione e sto aspettando il parere del revisore che non sa che pesci pigliare.

penso che la sbandiera semplificazione sia come l'annunciata ripresa economica che mi sa tanto di quelle riprese per "i fondelli" ( il termine sarebbe un altro).
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Re: Ancora sul DUP.....

Messaggioda ivano » 09/11/2015, 16:26

"L'abbiamo poi approvato in Giunta e successivamente il Consiglio ne ha preso atto, senza parere del revisore.

Ora ritorniamo in CC per l'approvazione e sto aspettando il parere del revisore che non sa che pesci pigliare. "

Scusa la mia ignoranza (dovuta in parte al rifiuto di cercare di capire tutto quanto è venuto fuori da quella gabbia di matti dal dlgs 118 in poi...) ma perché occorre andare due volte in consiglio per il DUP ????? Ovviamente se non ci sono emendamenti o modifiche, che tra l'altro secondo alcuni non sarebbero possibili...Presa d'atto, approvazione deposito ecc....Scusate ma continuo a capirci niente.
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Re: Ancora sul DUP.....

Messaggioda manuela1965 » 09/11/2015, 19:04

ivano ha scritto:"L'abbiamo poi approvato in Giunta e successivamente il Consiglio ne ha preso atto, senza parere del revisore.

Ora ritorniamo in CC per l'approvazione e sto aspettando il parere del revisore che non sa che pesci pigliare. "

Scusa la mia ignoranza (dovuta in parte al rifiuto di cercare di capire tutto quanto è venuto fuori da quella gabbia di matti dal dlgs 118 in poi...) ma perché occorre andare due volte in consiglio per il DUP ????? Ovviamente se non ci sono emendamenti o modifiche, che tra l'altro secondo alcuni non sarebbero possibili...Presa d'atto, approvazione deposito ecc....Scusate ma continuo a capirci niente.


Ho seguito le indicazioni di arconet. Che devo farci se qua si viaggia su indicazioni e non su norme chiare e certe? a malincuore e con rabbia mi adeguo a questa farsa.
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Re: Ancora sul DUP.....

Messaggioda ivano » 09/11/2015, 19:17

Grazie per la risposta. Vedrò di approfondire meglio..........
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Re: Ancora sul DUP.....

Messaggioda manuela1965 » 12/11/2015, 10:30

ivano ha scritto:Grazie per la risposta. Vedrò di approfondire meglio..........



on decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 28 ottobre, infatti, il termine per la presentazione del DUP, relativo ad almeno un triennio, è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2015. Lo stesso decreto fissa al 28 febbraio il nuovo termine per la (eventuale) nota di aggiornamento del DUP e al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016.

Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP, dal vigente quando normativo risulta:


1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre) “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a Luglio (ora dicembre) e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:


in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.


La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente;


2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre (28 febbraio 2016) per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. IFEL ritiene che il termine ultimo per la delibera del Consiglio in merito al DUP sia il giorno precedente (27 febbraio 2016) la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento del DUP stesso;


3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio (ora 31 dicembre) presenta, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;


4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:


il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;


5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;


6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre (28 febbraio 2016), unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;


7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.


8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.


9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.
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