da Rag. » 11/11/2015, 14:06
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.
forse è questa la risposta al mio quesito
vale a dire che se a inizio anno 2016 (in esercizio provvis. autorizzato dal ministero) dovesse emergere una spesa corrente non ripetitiva che oggi - con le variazioni entro il 30-11-15 - magari non prevedo sull'annualità 2016 del pluriennale 2015-2017, potrò procedere con una variazione di bilancio!
anche se poi potrò impegnare sul quel nuovo stanziamento che prevederei solo per 12esimi
sbaglio?