Il Comune dispone di una casa di riposo, autorizzata dalla regione per una capienza di 60 posti.
Nel deliberare la scelta della gestione tramite concessone di costruzione e gestione (rectius: ristrutturazione e gestione), il Consiglio Comunale ha stabilito che la concessione da porre in gara avesse ad oggetto soltanto 48 posti, reputando che tale numero fosse congruo rispetto alla potenzialità ricettiva del Comune (circa 2.500 abitanti) e del territorio interessato (due Comuni confinanti, di circa 25.000 abitanti, dispongono di diverse case di riposo).
La gara, il cui bando ha previsto, appunto, le gestione di 48 posti, è stata vinta da un soggetto (ATI), che procederà ai lavori e alla gestione per la durata di anni 48 (la coincidenza con il numero dei posti è del tutto casuale). La remunerazione è interamente coperta dalla gestione (si prevede anche un canone a carico del gestore a favore del Comune).
Il contratto è stato stipulato.
Il Concessionario, nell’accingersi a eseguire i lavori di ristrutturazione, reputandone sostenibile la fattibilità tecnica e d economica, ha chiesto al Comune una “variante”, consistente nel “riportare” a 60 i posti da gestire, così come da autorizzazione della Regione (tuttora valida).
Ciò comporterebbe un aumento del lavori (e del loro importo), che sarebbe remunerato con l’aumento dei posti da gestire e/o con l’aumento del periodo di gestione (previa “autorizzazione” del Consiglio Comunale, che si era pronunciato per 48 posti).
Al Comune tale variante non dispiacerebbe, in quanto incrementerebbe il servizio, aumentando la portata dell’utenza, in precedenza limitato a 48 posti per mera ipotesi prudenziale, e inoltre le spese tecniche di progettazione della variante le sostiene il concessionario.
Prevedendo la possibilità che si dovessero cambiare le condizioni contrattuali (48 anni sono lunghi…), nel capitolato, riportato poi nel contratto, è stata inserita la clausola per cui “ogni variazione delle condizioni contrattuali, sopravvenuta successivamente alla stipula del presente contratto, in sede di esecuzione del medesimo, determinata da modifiche della normativa in materia, ovvero da esigenze di organizzazione del Servizio anche in relazione all’utenza, deve essere concordata per iscritto tra le parti”
Alcune ditte che, invitate alla gara, non vi hanno partecipato, ritenendo la gestione scarsamente remunerativa, venute a sapere della proposta di variante, hanno iniziato ad avanzare obiezioni (…se avessi saputo che la gestione sarebbe stata per 60 posti, avrei partecipato; con 48 è difficile …etc.).
Siamo abituati a ragionare sulle varianti relative agli appalti di lavori (presupposti, limiti, etc.), ma sulle concessioni di servizi non abbiamo le idee molto chiare , considerato anche il dettato dell’art. 30 del codice dei contratti, per cui le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
Come la vedete?
Sapete dove poterci documentare sulle varianti alle concessioni di servizi?
Certo, si poteva essere più chiari nella formulazione della clausola, ma… del senno di poi….