da lucio guerra » 16/11/2015, 16:43
dal 1 novembre 2015
i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:
- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.
i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
Articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
450. LE AMMINISTRAZIONI STATALI CENTRALI E PERIFERICHE, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. (comma così modificato dall'art. 7, comma 2, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014)