Baratto amministrativo e obblighi fiscali

Baratto amministrativo e obblighi fiscali

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 19/11/2015, 10:24

Il meccanismo cosiddetto “baratto amministrativo”, introdotto dall’art. 24 del DL n. 133/2014, consiste in un meccanismo di pagamento dei debiti di alcuni soggetti nei confronti dei Comuni: “I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.”

In pratica, è possibile saldare i propri debiti nei confronti di un Comune prestando la propria opera secondo le modalità e i termini previsti dalla norma sopra citata. Come specificato dall’Ifel in due recenti note (16 ottobre e 22 ottobre), i debiti interessati da questo “baratto” possono essere sia di carattere patrimoniale, sia di carattere tributario.

Tale pratica ha differenti conseguenze sul piano giuridico e sul piano fiscale:

• Dal punto di vista giuridico, si ha una compensazione tra il debito pendente sul soggetto e il credito vantato da quest’ultimo nei confronti dell’Ente in seguito allo svolgimento della prestazione.
• Dal punto di vista fiscale, è necessario che la prestazione del soggetto sia inquadrata nelle categorie reddituali previste dal Tuir, in modo da definire i corrispondenti obblighi fiscali (collaborazioni coordinate e continuative, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro autonomo occasionale, redditi d’impresa o di lavoro autonomo abituale).
Moderatore Tutto PA
Moderatore Tutto PA
 
Messaggi: 1698
Iscritto il: 08/01/2015, 10:22

Torna a Finanziario

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.

cron