Nei piccoli Comuni poteri gestionali a tutto campo
per i politici
L'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000
(Finanziaria 2001), che consente ai Comuni con meno di
5mila abitanti di attribuire compiti di gestione ai
componenti dell'organo di vertice politico dell'ente, è una
norma di carattere speciale che costituisce una deroga
sia al principio di separazione dei ruoli tra politica e
gestione amministrativa sancito dall'articolo 107 del
Tuel, sia al divieto di nominare nelle commissioni di
gara «coloro che nel biennio precedente hanno rivestito
cariche di pubblico amministratore () relativamente a
contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali
hanno prestato servizio» (articolo 84, comma 5, del
codice dei contratti). Questo il principio enunciato dal
Consiglio di Stato, sezione V, con la decisione n. 5296
del 20 novembre 2015, che assegna una valenza di
grande rilievo alla norma al punto da ritenere che il
disposto mosso peraltro dalle tipiche esigenze di
contenimento della spesa pubblica, proprie di una legge
finanziaria giustifichi una deroga sostanziale ai principi
dell'ordinamento delle autonomie locali, in ragione della
tutela del buon andamento dell'azione amministrativa. I
fatti La vicenda addotta in giudizio prende avvio dal
ricorso di un'impresa che impugna gli atti della
procedura di gara per l'affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica dei rifiuti
solidi urbani, ubicata nel territorio di un piccolo Comune. L'impresa contesta, in particolare, che il
vicesindaco, quale amministratore preposto al settore dei lavori pubblici, abbia svolto le funzioni di
presidente della commissione di gara, con effetti invalidanti per l'aggiudicazione della procedura
disposta a favore di un soggetto terzo. La decisione Il tema è estremamente delicato, in primo luogo,
sotto il profilo del principio di separazione tra organi di governo e organi gestionali, secondo cui agli uni
competono essenzialmente funzioni di indirizzo politico, di definizione degli obiettivi e di controllo sul
complessivo svolgimento dell'attività dell'ente locale, mentre agli altri spettano invece, in via
tendenzialmente esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e degli interessi economici dell'ente
medesimo, mediante l'esercizio di funzioni e responsabilità gestionali con rilevanza esterna. Si noti,
oltretutto, che l'articolo 107, comma 3, del testo unico prevede espressamente il conferimento ai
dirigenti sia della presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia della responsabilità delle
procedure di appalto e di concorso, ivi compresa la stessa nomina della commissione giudicatrice. C'è
da aggiungere che la nomina dell'amministratore nella commissione di gara sembra contraddire il
principio in base al quale i membri delle commissioni delle gare pubbliche devono essere provvisti di
una specifica e documentata esperienza di settore, in rapporto alla peculiarità della gara da svolgere.
Una volta accertato il vizio relativo alla mancanza della professionalità specifica occorrente, discende
da ciò, in via generale, l'illegittimità della nomina della commissione e l'esigenza che l'ente adotti un
provvedimento in sede di autotutela. Si tratta di rilievi ben noti al giudice amministrativo e che tuttavia
non lo distolgono dal confermare, nel caso di specie, la reiezione del ricorso avverso la composizione
26 novembre 2015 Il Sole 24 Ore enti locali
Governo locale, associazionismo e aree metropolitane Continua > 1
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della commissione giudicatrice, che presiede allo svolgimento della gara indetta da un piccolo ente
locale. A suffragio di tale decisione il collegio ribadisce l'odierna vigenza dell'articolo 53, comma 23,
della legge 388/2000, che nei Comuni di ridotta consistenza demografica prevede l'attribuzione della
responsabilità degli uffici ai componenti dell'organo esecutivo, nonché il loro potere di adottare atti
anche di natura tecnica gestionale. Inutile dire che la decisione in commento trova una particolare eco
specialmente in questo periodo, che registra una battuta d'arresto nell'attuazione degli obblighi di
gestione associata per quasi 6mila piccoli enti, che rappresentano ben il 70% di tutti i Comuni italiani.
di Michele Nico