da lucio guerra » 24/12/2015, 13:16
in pratica, per come scritta (male come sempre), ritengo che il riferimento.... il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.............. sia al fatto di non possedere più di 1 immobile abitativo oltre quello di residenza dei genitori ... pertanto l'unico caso in cui si può applicare il comodato è il seguente :
- genitori che possono avere in proprietà non più di 2 immobili abitativi, dei quali uno deve essere la loro abitazione principale, l'altro in comodato al figlio, e i due immobili devono essere nello stesso comune e quindi genitori e figli devono avere abitazione principale e residenza nello stesso comune
va da se che se i genitori hanno, oltre la loro abitazione principale, altri 2 immobili abitativi con 2 figli ai quali dover concedere il comodato, il comodato non potrà applicarsi
infatti leggendo la Relazione Tecnica viene indicato :
- tenuto conto delle limitazioni indicate dalla norma, si stima una perdita di gettito di circa 21,2 milioni di euro