da manuela1965 » 29/01/2016, 18:20
Anche gli enti non sperimentatori possono effettuare stanziamenti per accantonare in avanzo somme per passività potenziali.
Tali somme vanno stanziate con la classificazione delle spese da sostenere, solo che non si può procedere al loro impegno e pertanto creeranno alla fine dell’anno avanzo accantonato che verrà successivamente applicato al bilancio per finanziare la spesa quando la condizione sospensiva si verificherà tramutandosi in una obbligazione giuridica certa.
Quanto in particolare alle condanne a seguito di contenziosi, in attesa dell’esito del giudizio, qualora l’Ente rilevi significative probabilità di soccombere, l’obbligazione passiva è condizionata al verificarsi di un evento e, pertanto, non è possibile impegnare alcuna spesa. Tuttavia, già in tale fase, l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti …, stanziando nell’esercizio le relative spese e accantonandole nell’avanzo vincolato (fondo rischi destinato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva).
Qualora tuttavia il contenzioso sia stato instaurato con riferimento ad una obbligazione già impegnata, si conserva l’impegno e si procederà ad accantonamento solo per il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.