Con la pubblicazione della circolare n. 37/2015 dell’Agenzia delle Entrate, i requisiti necessari per l’applicazione del Reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 diventano tre:
• requisito oggettivo – la prestazione deve essere ricompresa nei codici ATECO esplicitati dalla circolare n. 14/2015 dell’AdE;
• connessione fisica – il bene interessato dalla prestazione di servizio deve essere “parte integrante” dell’edificio;
• nesso funzionale – in caso di impianti, rileva la funzionalità degli stessi rispetto all’edificio.
La circolare n. 37/2015 chiarisce, inoltre, che:
• in caso di impianto funzionale all’edificio ma ubicato esternamente ad esso, si deve applicare il Reverse charge;
• in caso di impianto fisicamente connesso e integrato all’edificio ma non funzionale ad esso, non si deve applicare il Reverse charge.