da Paolo Gros » 23/03/2016, 10:30
a compilazione dello Spesometro è adempimento obbligatorio per tutti i contribuenti titolari di partita Iva, siano essi società di persone, società di capitali, società cooperative, imprenditori individuali, compresi quelli in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli articoli 18 e 19 del DPR n. 600/73. Sono tenuti alla compilazione anche gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, i soggetti non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente, i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex articolo 36-bis del DPR n. 633/72.
Possiamo quindi concludere che, sono esclusi dall’obbligo di compilazione dello Spesometro le seguenti categorie di soggetti:
i contribuenti minimi di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011, che non addebitano Iva in fattura e i contribuenti in Regime forfettario, di cui alla Legge n. 190/14, modificato dalla Legge n. 208/15;
gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;
le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali e gli altri organismi di diritto pubblico (provvedimento n. 44922/2015), al fine di evitare ulteriori incombenze sugli enti pubblici già impegnati con i nuovi obblighi in materia di split payment e fatturazione elettronica.
per le agenzie di viaggio e i commercianti al minuto, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato le disposizioni di favore già previste per le annualità precedenti: tali soggetti, sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a €. 3.000, al netto dell’Iva.