da gsalurso » 12/04/2016, 14:21
fai come dice an.bal e stai tranquillo
Non si tratta di "una tantum" ma è una voce fissa e continuativa non erogata nei termini per cui pagate gli arretrati; vedi Circolare 52-1994 RGS Riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale al personale ... "e vanno assoggettati agli stessi contributi e ritenute dello stipendio"
Per la tassazione separata l'art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir indica, in modo tassativo, le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del regime della tassazione separata.
sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti….”.
la circolare n. 23/1997 ha precisato, che, in merito all’applicazione della disciplina dell’art. 17, lett. b), del TUIR, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi:
1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
2. quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Il regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Si pensi agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell’anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti;
vedi MINISTERO DELLE FINANZE: CIRCOLARE 5 febbraio 1997, n. 23 "Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi soggetti a tassazione separata - Sentenza della Corte costituzionale n. 287/96 - Art. 3, commi 82, 83 e 84, della legge 28 dicembre 1995, n. 549."
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 