giuseppe.comune ha scritto:Salve!
Il responsabile UTC ritiene corretto liquidare spese per opere pubbliche ancora prima della ricezione della fattura elettronica emessa da parte del creditore.
Il principio contabile 6.1 afferma che nella fase della liquidazione in particolare, deve essere verificato che:
a) i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelli di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
Cosa ne pensate in merito?
Grazie.
Sezione giurisdizionale Corte d'appello sentenza n. 161/2016 - estratto
Con distinti ricorsi la dott.ssa ........... e il rag. ................ impugnavano la sentenza in epigrafe, che li aveva condannati, rispettivamente, al pagamento, in favore del Comune di ..........(...), di € 9.320,00 e di € 6.213,00 poiché, nelle qualità di Segretario e Direttore generale la prima e responsabile del servizio finanziario dell'ente il secondo avevano disposto il pagamento della somma di 32.062,00 in favore dell'Avv. .........., che aveva rappresentato il predetto comune in una controversia davanti al T.A.R. del VenetoSegnalo la condanna anche del responsabile finanziario per:
... Come si è più volte sottolineato, infatti, il professionista si è limitato a trasmettere dei meri “preavvisi” di fattura, cioè di mere proposte di pagamento, in attesa del vaglio degli organi competenti, contenenti un prospetto delle voci del pagamento e senza alcuna descrizione dell'attività svolta; descrizione che era ancora più necessaria se, come sostengono gli appellanti, tale attività non si era limitata al mero contenzioso ma aveva investito aspetti di consulenza e predisposizione di atti in favore del Comune.
In tal senso non si imputa affatto al Responsabile del servizio finanziario e di Ragioneria di non aver sindacato l'operato del legale, bensì di non aver verificato la sussistenza di documentazione a sostegno della spesa.
Alla conferma delle condanne e alla reiezione dell'appello consegue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, ferma rimanendo quella già statuita per il giudizio di primo grado