mancata approvazione del bilancio prev. entro il 30.04.2016

mancata approvazione del bilancio prev. entro il 30.04.2016

Messaggioda celine77 » 24/05/2016, 20:01

Salve, vorrei chiedere un Vs parere in merito alla seguente situazione: un Ente non ha approvato, nè in Giunta nè in Consiglio, lo schema di bilancio di previsione 2016 entro il termine fissato dalla legge del 30 aprile 2016. A tutt'oggi nessuna comunicazione da parte della locale Prefettura è arrivata in termini di diffida ad adempiere.

Secondo me, la diffida ad adempiere avrebbe avuto senso nel caso in cui almeno la Giunta avesse deliberato entro il 30 aprile lo schema da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale, ma in questo caso non è cosi' dato che manca anche la formale approvazione da parte della Giunta dello schema di bilancio di previsione.

Che ne pensate al riguardo? grazie
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Re: mancata approvazione del bilancio prev. entro il 30.04.2

Messaggioda iena » 24/05/2016, 21:23

A me hanno chiesto notizie ma in caso di mancata approvazione almeno in Giunta arriverà sicuramente la diffida ad adempiere proprio perchè non approvato nemmeno in Giunta.
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Re: mancata approvazione del bilancio prev. entro il 30.04.2

Messaggioda celine77 » 24/05/2016, 21:33

Sapevo che la diffida riguardava il caso in cui almeno la Giunta avesse deliberato il previsionale. I 20 giorni contenuti nella diffida sono quelli da mettere a disposizione dei consiglieri per l'esame del fascicolo di bilancio... ma se il bilancio non e' stato approvato io penso che ci si trovi in un'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale. Avete esperienze al riguardo??
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Re: mancata approvazione del bilancio prev. entro il 30.04.2

Messaggioda lucio guerra » 25/05/2016, 15:22

trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la locale autorità prefettizia nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio.

in tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, la locale autorità prefettizia assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente.
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Re: mancata approvazione del bilancio prev. entro il 30.04.2

Messaggioda lucio guerra » 25/05/2016, 15:23

Ha quindi concluso il TAR Lecce
"Ritenuto che tale lettura sistematica sembra conforme anche al principio secondo cui, in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa di segno contrario, va privilegiata un'interpretazione della disciplina che privilegi la possibile sopravvivenza dell'organo democraticamente eletto -che peraltro, ove nel termine assegnato dal Prefetto non riesca a recuperare una maggioranza favorevole all'approvazione del bilancio, viene assoggettato allo scioglimento”.
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Re: mancata approvazione del bilancio prev. entro il 30.04.2

Messaggioda celine77 » 25/05/2016, 15:31

Grazie puoi darmi per piacere gli estremi della sentenza del Tar Lecce che hai richiamato nella risposta?
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Re: mancata approvazione del bilancio prev. entro il 30.04.2

Messaggioda lucio guerra » 25/05/2016, 15:38

TAR CAMPANIA - N. 01785/2015 REG.PROV.COLL. N. 05986/2014 REG.RIC.

trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la locale autorità prefettizia nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio.

in tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, la locale autorità prefettizia assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente.

TAR, Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 23/05/2007 n° 446

Ha quindi concluso il TAR Lecce
"Ritenuto che tale lettura sistematica sembra conforme anche al principio secondo cui, in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa di segno contrario, va privilegiata un'interpretazione della disciplina che privilegi la possibile sopravvivenza dell'organo democraticamente eletto -che peraltro, ove nel termine assegnato dal Prefetto non riesca a recuperare una maggioranza favorevole all'approvazione del bilancio, viene assoggettato allo scioglimento”.
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Re: mancata approvazione del bilancio prev. entro il 30.04.2

Messaggioda celine77 » 25/05/2016, 15:39

Grazie
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