da lucio guerra » 25/05/2016, 15:38
TAR CAMPANIA - N. 01785/2015 REG.PROV.COLL. N. 05986/2014 REG.RIC.
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la locale autorità prefettizia nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio.
in tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, la locale autorità prefettizia assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente.
TAR, Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 23/05/2007 n° 446
Ha quindi concluso il TAR Lecce
"Ritenuto che tale lettura sistematica sembra conforme anche al principio secondo cui, in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa di segno contrario, va privilegiata un'interpretazione della disciplina che privilegi la possibile sopravvivenza dell'organo democraticamente eletto -che peraltro, ove nel termine assegnato dal Prefetto non riesca a recuperare una maggioranza favorevole all'approvazione del bilancio, viene assoggettato allo scioglimento”.