FONDO DI RISERVA

FONDO DI RISERVA

Messaggioda MICOL » 25/05/2016, 12:42

nel conteggio degli equilibri di finanza pubblica oltre al fcde avete tolto dalle spese anche il fondo di riserva?
MICOL
 
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Re: FONDO DI RISERVA

Messaggioda kicerog » 25/05/2016, 15:34

No.
kicerog
 

Re: FONDO DI RISERVA

Messaggioda MICOL » 26/05/2016, 12:54

Hai ragione

cito la circolare 5 /2016 ministero economia

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto
dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese
finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai
seguenti titoli:
Entrate finali
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in c/capitale
5 - Entrate da riduzioni di attivita' finanziarie
Spese finali
1 - Spese correnti
2 - Spese in c/capitale
3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie.
Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in
termini di competenza e' considerato il Fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso
all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2).
Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei
Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a
confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati
tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.3).
B.2 Fondo pluriennale vincolato
Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto
legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il
Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che
garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a
quello in corso, costituito da risorse gia' accertate nell'esercizio
in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui e'
accertata l'entrata. Il Fondo pluriennale vincolato nasce
dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
cosiddetta 'potenziata' di cui all'allegato 1 del decreto legislativo
n. 118 del 2011 e di rendere evidente la distanza temporale
intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo
impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale vincolato e' formato
solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi
precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde
dalla natura vincolata o destinata dell'entrata esclusivamente il
Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e
straordinario dei residui. Il Fondo pluriennale vincolato e' formato,
altresi', nei casi specifici riferiti alla premialita' ed al
trattamento accessorio del personale dell'anno in corso, da liquidare
nell'anno successivo, e per la copertura di spese derivanti da
conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilita' non e'
determinabile (di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo 5, del decreto
legislativo n. 118 del 2011).
La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che,
alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata
accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli
stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al
Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e
danno luogo alla formazione di una quota del risultato di
amministrazione dell'esercizio.
In deroga alla disciplina generale, il principio contabile
specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale
vincolato (e solo ai fini della sua determinazione):
a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi
a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'art. 3, comma
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli
esercizi successivi anche se non interamente impegnate. La
costituzione del Fondo per l'intero quadro economico e' consentita
solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilita', anche se
relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la
progettazione;
b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi
dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico
dell'opera (ancorche' non impegnate). Per quanto attiene le voci del
quadro economico valgono i vincoli di cui al punto a).
In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo,
le risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si riferisce
confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la
riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il Fondo
pluriennale vincolato deve essere ridotto di pari importo.
Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione del saldo
finale di competenza, gli enti, pertanto, sommano all'ammontare delle
entrate accertate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di
entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente
dal ricorso all'indebitamento, e sommano al totale delle somme
impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente
e in conto capitale.
In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi
del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia per la
parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, risultanti nel
rendiconto di gestione.
B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilita' e Fondi spese e rischi
futuri
Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto
legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il
Fondo crediti di dubbia esigibilita'. Si tratta di un fondo,
stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in
conto capitale, il cui ammontare e' determinato in considerazione
della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si
prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e
dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti
(la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna
tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia
esigibilita' non e' oggetto di impegno e genera un'economia di
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
Le altre tipologie di Fondi per le quali e' possibile prevedere
stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della
gestione, sono:
a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste;
b) Fondi speciali (solo per le regioni e le Province autonome);
c) Fondo contenziosi;
d) Fondo perdite societa' partecipate;
e) Altri fondi spese e rischi futuri.
Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui
alla lettera a), e' uno strumento ordinario destinato a garantire il
rispetto del principio della flessibilita' di bilancio, individuando
all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di
bilancio la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle
circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare
nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo
approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto
fondo e' stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non
superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di
previsione.
I Fondi speciali di cui alla lettera b) sono iscritti nel bilancio
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (art. 49 del decreto
legislativo n. 118 del 2011).
Il Fondo contenziosi, di cui alla lettera c), e' accantonato
dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei
potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalita' previste
dal principio applicato della contabilita' finanziaria al punto 5.2,
lettera h). Si e', pertanto, in presenza di una obbligazione passiva
condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del
ricorso), con riferimento al quale l'ente non puo' impegnare alcuna
spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una
obbligazione gia' sorta, per la quale e' stato gia' assunto
l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare
l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda
solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.
Il Fondo perdite societa' partecipate di cui alla lettera d) e'
previsto dall'art. 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, nel
caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le societa'
partecipate dagli enti presentino un risultato di esercizio o saldo
finanziario negativo.
Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera e), riguardanti passivita'
potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione, tenendo conto delle specificita' di ciascun
ente.
Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione,
non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia
esigibilita' e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e) destinati a
confluire nel risultato di amministrazione
.
Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla
lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a garantire il
rispetto del principio di flessibilita' del bilancio, non viene
considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di
amministrazione.

Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto destinati
a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in
corso di approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato
di amministrazione.
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