La Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 131/2016, ha stabilito che il ricorso a vigili appartenenti a un altro Ente è un’opzione attuabile solo per esigenze di carattere stagionale e purché vengano rispettati i limiti di spesa ex art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010.
Il parere della Corte sancisce i seguenti punti:
• “la spesa per il lavoratore in discorso, assunto mediante convenzione con altra amministrazione locale, rientra, ove comporti la prestazione di un numero di ore superiore a quello previsto dal CCNL di comparto, nel computo dei limiti posti dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78” in quanto rapporto di lavoro “assimilabile a quello a tempo determinato”;
• “al fine di non pregiudicare il percorso di riassorbimento del personale di polizia provinciale, che impone la destinazione delle risorse dei comuni, destinate alle assunzioni, a favore di questi ultimi, appare necessario che anche le assunzioni effettuate mediante convenzione ex art. 3, comma 557, della legge n. 311 del 2004 rispettino i medesimi limiti, sostanziali e temporali, prescritti dall’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015”.
Deliberazione n. 131/2016: http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/Assunzioni-Deliberazione-n-131-del-27-04-2016.pdf