fino al 31-12-2015
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- ... d=ABsbIMxDestratto
Le regole in esame esplicano effetti a condizione che il bene assegnato rappresenti la casa in cui dimoravano i due coniugi e che lo stesso fosse nella disponibilità di questi ultimi a titolo di proprietà o di comodato. Se si tratta invece di unità detenuta a titolo di locazione, resta ferma la disciplina ordinaria.
dal 01-01-2016
INSERITO LEGGE STABILITA’ 2016
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».