da gsalurso » 24/06/2016, 9:34
Il Segretario comunale non è il capo del personale. Secondo l'art. 97 del d.lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
L'autorizzazione al rilascio delle copie è di competenza del Dirigente del servizio che detiene i documenti richiesti.
Il rilascio delle copie dei documenti (art.25 L.241/90) previa richiesta motivata, è obbligatorio.
Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso (nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24) deve essere motivato.
art. 24 comma 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. ...
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 