Organo di vertice e acquisti sotto 1000

Organo di vertice e acquisti sotto 1000

Messaggioda Raggio84 » 07/07/2016, 11:46

Buondì a tutti i colleghi,
Qualcuno ha avuto modo di approfondire la tematica già affrontatata (senza interpretazione univoca) su questo forum relativamente all'oggetto?
In particolare qualcuno sa se qualche Organo competente (vale a dire tutti quelli che non sono Comuni in barba alla riforma del titolo V Costituzione ah ah) ha definito con certezza qual'è l'Organo di vertice nei piccoli comuni?
A naso io dico che sono i medesimi Responsabili di servizio (P.O.) che adottano gli atti di impegno.
Grazie a tutti
Raggio84
 
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Re: Organo di vertice e acquisti sotto 1000

Messaggioda faustoferrazzo » 07/07/2016, 12:30

Immagino ti riferisca agli acquisti fuori MEPA E CONSIP ai sensi dell'art. 1, commi 510 e 512 della legge 208/2015. Secondo la sezione di controllo della Corte dei Conti Ligure n. 14/2016 dovrebbe essere il direttore generale/segretario comunale.
faustoferrazzo
 
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Re: Organo di vertice e acquisti sotto 1000

Messaggioda prenotato » 07/07/2016, 12:30

i comuni sono obbligati ad aderire alle convenzioni solo in questi casi (e quindi solo in questi casi è necessaria l'autorizzazione dell'"organo di vertice"):

1) applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
2) in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
3) in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
    energia elettrica,
    gas,
    carburanti rete e carburanti extra-rete,
    combustibili per riscaldamento,
    telefonia fissa e telefonia mobile.


riguardo a chi corrisponda nei comuni "l'organo di vertice" ognuno ha dato la sua interpretazione al dibattito...l'unico punto fermo è un parere della corte dei conti liguria che parla di "dirigente apicale", che nei piccoli comuni non può che essere il segretario comunale.
prenotato
 
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Re: Organo di vertice e acquisti sotto 1000

Messaggioda Raggio84 » 07/07/2016, 15:43

Faustoferrazzo: ma la delibera n°14/2016 della Corte Conti Liguria non fa alcun riferimento al Direttore generale/Segretario comunale.
Rimango del parere che nei piccoli Comuni privi di dirigenza il "dirigente apicale COMPETENTE" indicato dalla Corte possa essere il Responsabile di P.O. o il Segretario comunale se incaricato della Responsabilità di Servizi.
Di seguito incollo qualcosa di interessante da leggere al proposito:
Roma,
All’On. Francesco LARATTA
Camera dei Deputati
e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per i rapporti
con il Parlamento
Alla Camera dei Deputati
Servizio Sindacato Ispettivo
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 4-9086 concernente le trattative negoziali per il
rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali per il biennio
2006-2007.
Si fa riferimento all’atto di sindacato ispettivo, indicato in oggetto, con cui si richiede di
conoscere i motivi dell’esclusione operata dall’ARAN del Sindacato Unione dei segretari comunali
e provinciali dal tavolo delle trattative negoziali per il, che all’Onorevole Interrogante non
sembrerebbe coerente con l’inquadramento giuridico e contrattuale del “Segretario”, quale peculiare
figura di dirigente pubblico.
Nell’atto di sindacato ispettivo, si chiede, altresì, di conoscere se sia stato acquisito il
parere del Comitato di settore, dell’ANCI e dell’UPI e di conoscerne l’eventuale contenuto; di
conoscere inoltre tutte le iniziative del Governo atte a far si che l’ARAN individui i segretari - come
specifica sezione dell’area della dirigenza - collocando le stesse professionalità nei nuovi Accordi
quadro, in modo più coerente con l’assetto normativo di riferimento, ivi comprese, le previsioni di
cui all’art. 32 del CCNL 16 maggio 2001.
In relazione ai rilievi e i chiarimenti richiesti dall’interrogante si precisano le ragioni che
hanno indotto a riscontrare un difetto del requisito di rappresentatività dell’Unione dei segretari
comunali e provinciali, in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni normative regolanti la
materia.
Il requisito minimo richiesto dalla legge per l’ammissione alle trattative - pari al 5%
come media tra dato associativo (mutuato dalla percentuale delle deleghe rilasciate dal dipendente
nel comparto o area, per trattenuta ai fini del contributo sindacale) e il dato elettorale (derivante
dalla percentuale di voti ottenute in occasione delle elezioni delle RSU nei comparti di
contrattazione) - è dettato dall’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001.
La rappresentatività, così oggettivata, viene quindi calcolata esclusivamente nell’ambito
del Comparto o dell’Area di riferimento ed i “Segretari” sono stati collocati, dai contratti collettivi
quadro regolanti la materia, nel comparto delle Regioni ed autonomie locali. Invero, già l’art. 10,
comma 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002 ha
disposto la collocazione contrattuale dei Segretari comunali e provinciali nell’ambito del Comparto
Regioni-Autonomie locali e tale disposizione è stata ribadita dai successivi contratti collettivi.
In altri termini, i “Segretari”, non essendo assimilabili a dirigenti - come si spiegherà
successivamente - sono stati collocati non nelle aree dirigenziali ma nel comparto di contrattazione
costituito per i dipendenti non dirigenti.
D’altra parte la legge, come si è rilevato, non consente la possibilità di calcolare la
rappresentatività per singole e specifiche tipologie professionali, come quella dei “Segretari”, per
cui la collocazione nei comparti di contrattazione è, in un certo senso, necessitata.
Anche la giurisprudenza, che ha affrontato un tema analogo a quello appena prospettato,
ha affermato che: “atteso che la percentuale di rappresentatività viene calcolata rispetto al totale
delle deleghe del comparto (...) Trattasi, evidentemente, dei riflessi indotti da una scelta legislativa
insindacabile in sede giudiziaria” (Tribunale di Roma, sez. lav., ord. 27.6.2000. Cfr. anche Pretura
di Roma, ord. 23 novembre 1998; Pretura di Roma, decreto 27 novembre 1998; Tribunale di Roma,
sentenza 7 luglio 2008, n. 9547).
Ciò posto, dall’accertamento della rappresentatività relativo al biennio 2006-2007 risulta
che l’UNIONE possiede una rappresentatività pari allo 0,16% nel comparto misurata secondo il
doppio indice ponderato previsto dalla legge: si tratta, dunque, di una percentuale notevolmente
inferiore alla percentuale minima richiesta dalla legge per l’ammissione alle trattative negoziali.
Occorre , tra l’altro, precisare che l’ARAN non ha mai in passato ammesso l’Unione alle
trattative in quanto quest’ultima non ha mai raggiunto la soglia minima di rappresentatività richiesta
dal legislatore (5% nel comparto). Infatti, l’ammissione dell’UNIONE (alle trattative per i CCNL di
comparto, applicativi dei CCNL Regioni ed autonomie locali) è avvenuta in via di fatto, sulla base
delle indicazioni in tal senso contenute in apposite formali note inviate dai Ministri per la funzione
pubblica pro-tempore (per esempio: atto d’indirizzo del 6 agosto 1998, a firma del Ministro
Bassanini, nel quadriennio normativo 1998-2001; nota del 18.10.2006, a firma del Ministro
Nicolais, nel quadriennio 2002-05).
Tuttavia, a seguito di una richiesta formulata dal medesimo Dipartimento della
Funzione pubblica su un caso identico, il Consiglio di Stato, con il parere n. 1662/08, del 18 giugno
2008, ha chiarito che: “La sezione ritiene di non poter condividere la tesi secondo la quale la lettera
del Ministro potrebbe avere natura di un vero e proprio provvedimento idoneo ad incidere sulle
competenze del Comitato paritetico e dell’Aran. Le norme indicate a sostegno di tale argomento
non autorizzano a ritenere che il Ministro della funzione pubblica (… ) possa adottare un atto di
natura provvedimentale in quanto, l’attività di indirizzo e coordinamento generale…hanno natura
di indirizzo politico-amministrativo (...). In conclusione, la Sezione ritiene che l’Aran, nell’esercizio
delle competenze attribuitele dall’art. 43 dell’appena menzionato decreto legislativo, non sia
vincolata dalla lettera di cui trattasi, la quale può essere considerata solo come elemento di
valutazione”.
Alla luce del precitato parere del Consiglio di Stato, nessuna deroga è più possibile
rispetto al possesso del requisito richiesto dal legislatore per l’ammissione ai tavoli negoziali.
Ulteriori considerazioni possono essere svolte con riferimento alla ipotizzata non
coerenza della rilevazione della rappresentatività con l’inquadramento giuridico e contrattuale del
Segretario, quale peculiare figura di dirigente pubblico. L’avviso del Dipartimento della funzione
pubblica non è favorevole alla tesi sostenuta nell’atto di sindacato ispettivo sulla presunta
sussistenza della qualifica dirigenziale dei segretari, alla luce della normativa menzionata nel
predetto atto (cfr art. 97, commi 3 e 4; art. 101, comma 4-bis, e art. 108, comma 1, del d.lgs
n.267/2000; art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001; art 32 CCNL segretari del 16 maggio 2001).
In primis, si rileva la carenza di fonti legislative primarie atte a significare
l’equiparazione dei segretari con i dirigenti pubblici. L’indirizzo consolidato della giurisprudenza,
di legittimità, di merito e contabile, ha fornito un ruolo decisivo nel chiarimento della ratio
decidendi del legislatore della legge n. 127/1997 e del successivo regolamento di attuazione, da
ricondurre ad un nuovo status nella professionalità dei “Segretari” considerati quali specifica
tipologia professionale rispetto alla dirigenza e riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 45,
comma 3, del d.lgs. n. 29/1993 - come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 396/1997 (nel testo vigente
anteriormente le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2009, ma ancora applicabili ai contratti
collettivi di riferimento, giusto quanto previsto dal comma 5, dell’art. 65 del citato d.lgs. n. 150). La
disposizione normativa citata dispone che: “per le figure professionali che comportano iscrizioni
ad albi sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto”.
Conformemente a tale qualificazione giuridica, l’art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 465 del 1997,
contenente il “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e
provinciali”, ha chiarito che il contratto relativo ai Segretari “disciplina una autonoma tipologia
professionale”.
Anche la giurisprudenza che si è espressa sulla questione ha sempre affermato che i
segretari comunali, dopo la riforma della legge n. 127 del 1997, hanno acquisito natura di autonoma
tipologia professionale, non ascrivibile né a quella dei dirigenti né a quella dei funzionari (ex multis
TAR Piemonte, n. 1700 del 2003; TAR Veneto, n. 236 del 1999). Al riguardo, si richiama, in
particolare, l’orientamento della Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 giugno 2007, n.
13708, che distingue fra funzioni del dirigente e funzioni del segretario, per negare che il segretario
comunale possa esercitare le funzioni dirigenziali. D’altra parte ad avvalorare la ricostruzione
operata in sede giurisprudenziale, di merito, di legittimità ed anche contabile (Corte conti, sezioni
unite in sede di controllo, 3 aprile - 13 aprile 2001), milita l’ulteriore elemento testuale ricavabile
dalla lettera dell’art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 465 del 1997, il “Regolamento recante diposizioni
in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali”, che qualifica apertis verbis i
Segretari quali “autonoma tipologia professionale”.
Si chiarisce, altresì, che la qualificazione dei “Segretari” quale specifica tipologia
professionale (da ascrivere al comparto di contrattazione) è stata affermata anche da tutti gli atti
d’indirizzo per la contrattazione collettiva resi dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto
con il Ministero dell’economia e previo il parere di ANCI ed UPI, che hanno regolato la categoria
tramite appositi accordi applicativi del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali.
Questi elementi, per quanto già decisivi nel confutare l’ assimilazione della categoria
dei Segretari alla dirigenza, possono essere supportati da ulteriori considerazioni giuridiche.
Con particolare riferimento agli artt. 97 e 108 del TUEL, richiamati nell’atto di
sindacato ispettivo, si osserva che da tali norme non è possibile sostenere il possesso della qualifica
dirigenziale da parte dei “Segretari”. L’art. 97 qualifica il ruolo e le funzioni dei Segretari
prevedendo lo svolgimento di “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa
nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti”. Nello stesso articolo viene esplicitato,
inoltre, come fra i compiti del Segretario vi siano tra l’altro: la partecipazione con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta di cui ne cura la
verbalizzazione; la competenza ad esprimere pareri, in relazione alle sue competenze; la possibilità
di rogare i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’ente. Tali funzioni non sembrano neanche in minima parte assimilabili a quelle di
carattere gestionale esercitabili dal dirigente ai sensi principalmente degli articoli 16 e 17 del d.lgs.
n. 165 del 2001, ma rientrano nei compiti precipui di questa specifica tipologia professionale di
collaborazione del Sindaco o del Presidente della Provincia.
Pertanto pare inconferente anche il riferimento all’art. 97, c. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000,
laddove prevede che: “Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attività”. Da una interpretazione letterale dei termini “sovrintendere” e “coordinare”
l’attività della dirigenza, contenuti nella citata previsione normativa, non è dato infatti desumere
nessun processo di assimilazione della professionalità dei Segretari con quella dei Dirigenti, in
quanto tali previsioni non sono incompatibili con la natura peculiare delle funzioni professionali
svolte per legge dal Segretario di collaborazione dell’organo di indirizzo politico amministrativo.
Il potere di coordinamento dei dirigenti dell’ente locale attribuito al Segretario, infatti,
secondo l’orientamento della Corte di cassazione non può implicare il conferimento della qualifica
dirigenziale che può essere attribuita solo dalla legge. Conforme a quest’orientamento è anche il
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 11 ottobre 2001, n. 1411, per il quale “il solo fatto che Segretari
comunali di III e IV classe siano al vertice dell'organizzazione amministrativa di un ente locale non
è elemento di per sé idoneo a conferire automaticamente una qualifica dirigenziale”. Tale tesi è
peraltro stata sostenuta anche dall’Agenzia nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari, che
come noto, ai sensi della stessa legge n. 127 del 1997 e del DPR n. 165 del 1997, è costituita
secondo criteri paritetici fra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali rappresentative.
Secondo la predetta Agenzia, in conformità con quanto sostenuto dalla giurisprudenza e dalla stessa
ARAN (nota prot. n. 6543 del 16 settembre 1999), la natura giuridica da attribuire al Segretario è
quella di "professionista pubblico". Esso non è più dipendente statale ma non è nemmeno né
funzionario né dirigente. Per cui "nessun segretario è o dovrebbe essere assimilato ai dirigenti degli
enti locali, che sono soggetti diversi e distinti dal segretario, il quale rispetto ad essi è chiamato a
svolgere funzioni di sovraintendenza e di coordinamento, che implica una condizione di non
omogeneità, bensì di alterità” (deliberazione n. 28 del 3 febbraio 2000).
Neanche il riferimento all’art. 108 del d.lgs. n. 267/2000 è utile ad equiparare i
“Segretari” ai dirigenti, considerato che la previsione di cui al citato art. 108, comma 1, che dispone
che: “Al direttore generale rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell’ente, ad eccezione del Segretario del comune e della provincia” deve essere correttamente
interpretata in combinato disposto con la previsione dell’art. 97, c. 3 dove si prevede che: “Il
sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1
dell’art. 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,
secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il
segretario e il direttore generale”.
Un’equiparazione dei Segretari ai dirigenti (dello Stato) era, in origine, espressamente
contemplata dall’art. 25 del DPR n. 749 del 1972: tuttavia essa operava ai soli fini retributivi (cfr.
Cons. Stato, n. 4892 del 2002). Peraltro, l’equiparazione alla dirigenza dello Stato riguardava
esclusivamente quota-parte della categoria, che era infatti divisa in due settori: in parte dirigenti, in
parte funzionari. La legge 15 maggio 1997, n. 127, all’art. 17, comma 67, ribadiva che: “Il comune
e la provincia hanno un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita
Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75”.
Nell’atto del recepimento delle citate norme nell’ambito del d.lgs. n. 267/2000 tale duplicità non è
stata riprodotta, infatti è scomparsa la previsione di un Segretario dirigente, contenuta nelle
previgenti fonti in materia: ciò sicuramente per rimarcare l’unicità della categoria, così
“ricomposta”, ma anche per sottolineare l’impossibilità di equiparazione alla dirigenza. Infine dà
ulteriore fondamento alla ricostruzione operata in sede giurisprudenziale, di merito, di legittimità ed
anche contabile, l’elemento testuale ricavabile dal citato art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 465 del
1997, “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e
provinciali”, che qualifica apertis verbis i Segretari quali “autonoma tipologia professionale”.
Nell’atto di sindacato ispettivo a sostegno della tesi relativa al carattere dirigenziale
delle funzioni esercitate dai Segretari, si citano le norme in materia di: trasparenza della pubblica
amministrazione (per cui Segretari sarebbero inclusi nel personale obbligato a pubblicare sui siti
web istituzionali oltre che il curriculum, anche la retribuzione di godimento, norma che sarebbe
applicabile solo ed esclusivamente alla dirigenza); in materia di mobilità, giusto quanto previsto
dall’articolo 32 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 (per il quale “In
caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni … il segretario collocato nella fascia A e B
(…) è equiparato al personale con qualifica dirigenziale”); nonché con riferimento allo spoil’s
system cui può essere soggetto il segretario ma che sarebbe proprio di figure dirigenziali.
Occorre peraltro chiarire che non risponde a criteri di ragionevolezza l’argomentazione
volta a considerare espressione della voluntas legis della qualificazione della natura del rapporto di
lavoro dei Segretari come dirigenziale, riferita alle prescrizioni della legge n. 69 del 2009 che ha
assoggettato i Segretari all’obbligo di pubblicazione di curricula vitae, retribuzioni ed altri dati
professionali sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni in cui prestano servizio. A tale
obbligo, sulla base di un esteso programma di trasparenza dei dati rilevanti afferenti alle pubbliche
amministrazioni ed agli incarichi assegnati dalle stesse, ivi comprese le erogazioni retributive, sono,
infatti assoggettati non solo i dirigenti, ma tutta una serie di pubblici dipendenti o comunque
persone fisiche che percepiscono redditi da pubbliche amministrazioni: dai conduttori di programmi
televisivi ai collaboratori dei Ministri.
Analogamente pare irrilevante, nel senso che non costituisce indice rivelatore della
natura dirigenziale delle funzioni svolte dal Segretario, la circostanza che lo stesso, analogamente ai
dirigenti, è soggetto ad una forma di spoil’s system allo scadere del mandato del sindaco o del
presidente della provincia nominante, trattandosi di un effetto precipuo della trasformazione della
figura del segretario: per cui “in seguito alla riforma introdotta con l'art. 17, legge 15 maggio 1997,
n. 127, i Segretari comunali hanno cessato di essere funzionari, o dirigenti, dello Stato, posti ai
vertici degli apparati burocratici degli enti locali, per divenire i più stretti collaboratori e
consulenti del sindaco, conseguentemente risultando attribuita ai sindaci una facoltà di scelta del
Segretario libera, fiduciaria ed assolutamente discrezionale” (T.A.R. Veneto, sezione I, 10 marzo
1999, n. 326). Infatti se i Segretari fossero destinatari dello Statuto giuridico dei dirigenti, agli
stessi dovrebbe essere applicabile la particolare forma di responsabilità dirigenziale prevista all’art.
21 del d.lgs. n. 165 del 2001, che si configura come responsabilità tipica ed aggiuntiva del dirigente
pubblico per i risultati della prestazione, distinta dalla responsabilità disciplinare che presuppone un
comportamento illecito e/o colposo. Invece nessuna norma, né legislativa, né contrattuale, ha mai
disciplinato questa fattispecie, laddove se la categoria in discorso fosse ascrivibile alla categoria
dirigenziale l’individuazione di una tale forma di responsabilità sarebbe in re ipsa.
Infine, nessuna previsione contrattuale correlata al trattamento economico dei
Segretari, può integrare alcuna equiparazione dei Segretari con la dirigenza, in quanto qualsiasi
previsione, in tal senso, in carenza di norme ad hoc, sarebbe inficiata di nullità per una carenza di
legittimazione anche sotto il profilo della competenza per materia. In questo senso, con apposita
sentenza, del resto si era espresso il Consiglio Stato (cfr. Sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4892).
Infatti come è nella competenza della contrattazione collettiva la determinazione del trattamento
retributivo e delle regole del rapporto di lavoro pubblico, ivi compresa la definizione delle tabelle di
equiparazione a fini di mobilità, non è invece nella stessa competenza l’esercizio del potere,
riservato alla legge, di conferire la qualifica dirigenziale.
Da quanto affermato discende altresì l’impossibilità di collocare i “Segretari” in
un’apposita sezione contrattuale del contratto per le Aree dirigenziali, non essendo possibile,
normativamente, avallare una tale opzione.
Renato Brunetta
Raggio84
 
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Re: Organo di vertice e acquisti sotto 1000

Messaggioda laura.gemmi » 17/11/2016, 18:20

Scusate, chiedo forse una cosa ovvia ma con questi cambi normativi sono andata in tilt.
La norma che "liberalizza" le metodologie di approvvigionamento sotto ai 1000 euro (naturalmente evitando forme elusive di frazionamento artificioso degli acquisti), si può applicare anche per le categorie merceologiche "obbligate" a Consip o Centrali di Committenza come analiticamente indicato dal Sig. Prenotato?
In pratica, se devo acquistare telefonia mobile per un importo inferiore ad € 1000,00 posso agire liberamente? Oppure sono obbligato a CONSIP?
Grazie anticipatamente a chi mi vorrà aiutare
Saluti
laura.gemmi
 
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