Tetto risorse destinate al trattamento accessorio

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Messaggioda gsalurso » 11/07/2016, 9:42

legge 208/2015 art.1 comma 236
"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ..., non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015.

1) Secondo voi vanno computate separatamente per dirigenti e personale non dirigente?
Se, ad esempio, posso ridurre di 10.000 euro l'ammontare del fondo per i dirigenti, potrò riutilizzare questa somma (chiaramente, nel rispetto della disciplina per la determinazione del fondo) per il fondo del personale non dirigente?

2) Incentivi progettazione, compensi ISTAT, Notifiche per conto dell'amministrazione finanziaria ecc. vanno computati nel tetto oppure, essendo finanziati con "risorse esterne", non sono soggetti al limite?
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: Tetto risorse destinate al trattamento accessorio

Messaggioda ivano » 11/07/2016, 9:53

Scusami se non so risponderti ( non ho comuni con dirigenti...) e ,sul tema in oggetto, mi permetto di aggiungere un'altra domanda che ho postato la scorsa settimana :

"Il comma 236 dell'art 1 legge 208/2015 dispone per il 2016 il blocco dell'ammontare COMPLESSIVO delle risorse destinate al trattamento accessorio; quindi non si può superare il corrispondente importo2015: Ciò vale anche per eventuali incrementi ulteriori riferiti all'art.15, 5° comma, CCNL 1/4/99 ? Cioè se ad es.nel 2015 non si sono previsti nuovi progetti questo viene escluso anche per il corrente anno ? Sto ovviamente parlando di progetti conformi ai vari pareri ARAN ecc..."
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Re: Tetto risorse destinate al trattamento accessorio

Messaggioda vgiannotti » 12/07/2016, 20:48

I due fondi vanno separati, uno per la dirigenza e l'altro per il personale dei livelli e su ognuno si calcola il limite con relativa riduzione sulla base della semisomma del personale presente nel 2016 rispetto al 2015 aggiungendo la quota del personale assumibile (25% delle cessazioni anno 2015 ovvero 100% in caso di Comune virtuoso con rapporto della spesa del personale su spese correnti inferiore al 25% certificato nel conto consuntivo 2015).
Per quanto riguarda gli incentivi non rientranti nel limite si continua ad operare come in costanza delle disposizioni di cui all'art.9 comma 2-bis d.l.78/2010, ossia solo quelli tecnici (attenzione alla distinzione prima e dopo il d.lgs.50/2016 che ha eliminato la progettazione) e quelli dell'avvocatura solo per le cause vinte con refizione delle spese a carico delle parti soccombenti.
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Re: Tetto risorse destinate al trattamento accessorio

Messaggioda ivano » 13/07/2016, 8:48

Grazie.
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