da ROMIX » 28/07/2016, 14:36
l'art. 15 del D.L. 66/2014 in merito alle spese per autovetture dice che tale limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico operativa della difesa e per i servizi di vigilanza ed intervento sulla rete stradale gestita da ANAS e sulla rete delle strade provinciali e comunali ecc.
Non vedo l'esenzione per il servizio di trasporto scolastico, quale norma lo prevede?