tutti pronti..tranne i diretti interessati. scherzi a parte noi abbiamo cambiato i pc, dopo circa 7/8 anni, solo da alcuni mesi.
Gestire i documenti in digitale significa avere anche una maggiore potenza di calcolo, schermi adeguati, capacità informatiche. Penso che solo i grandi enti, con Ced etc, siano pronti.
inoltre con una mano il legislatore impone delle norme e con l'altra pone dei paletti 8vedasi il limite acquisto beni informatici (Art. 29 Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia
informatica nelle pubbliche amministrazioni).
http://www.agendadigitale.eu/egov/addio ... i_2414.htm Venerdì 05 Agosto 2016
Addio alla carta, ecco i nuovi obblighi: scadenza "impossibile" per le PA locali
i nodi
E' impensabile che una piccola Pubblica Amministrazione sia in grado, da sola, di adempiere a tutti i nuovi obblighi che scattano il 12 agosto. Il Legislatore avrebbe dovuto fissare (per tempo) l’entrata in vigore progressiva della norma in questione, pensando di far partire prima le Pubbliche Amministrazioni Centrali e quelle più grandi. Esempio positivo di un'introduzione progressiva si è avuto con l’avvio dell’obbligo di fattura elettronica verso le PAdi Daniele Tumietto, componente del Forum Italiano sulla Fattura Elettronica - Partner Menocarta
“Il vero valore creativo, soprattutto, nella rivoluzione tecnologica in corso, non viene dagli ingegneri, ma da chi sa connettere le discipline umanistiche alla tecnologia, le arti alla scienza: per avere successo oggi servono conoscenze su tutti e due i fronti” (intervista di Massimo Gaggi a Walter Isaacson pubblicata sul Corriere della sera del 28/7/2105)
La premessa di quest’articolo, con la riproposizione della brillante citazione di Isaacson, è importante per inquadrare correttamente un problema che non è, e non deve, essere solo giuridico. Nel corso della scorsa settimana avevo parlato dell’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni
di gestire nativamente ed esclusivamente in digitale i propri documenti (e conseguentemente le procedure) a partire dal 12 agosto (si veda PA senza carta dal 12 agosto).
È certo ed incontrovertibile che oggi esiste un obbligo legislativo, analizzato e descritto nella sua genesi normativa dell’obbligo del DPCM 13 novembre 2014 che introduce le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”, del quale cerco di focalizzare l’attenzione sul futuro del percorso che la predetta normativa ha avviato.
Le Pubbliche Amministrazioni sono realtà molto complesse e diversificate tra loro: basti pensare ad un comune di poche centinaia di abitanti ed a un comune con più di 500.000 abitanti. Essi hanno risorse finanziarie ed umane molto differenti, come hanno utenti meno o più numerosi, e servizi diversamente complessi. Appare logico e necessario che i soggetti in posizione apicale all’interno delle Pubbliche Amministrazioni avviino un dialogo intenso e costruttivo con i professionisti digitali (interni od esterni ) per rivedere i processi amministrativi interni non come mera trasposizione da carta a digitale, ma come ripensamento del paradigma organizzativo che veda il cittadino al centro del processo e che esso sia modificato per poter beneficiare al massimo dell’utilizzo del digitale e dell’interoperabilità dei dati basata su standard internazionali che garantiscono una loro interpretazione certa e non equivoca.
A tal proposito giova ricordare quali sono i principali adempimenti a cui le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adempiere entro il 12 agosto:
•
predisposizione del manuale di gestione documentale,
• predisposizione del manuale della conservazione documentale,
• predisposizione del regolamento per la pubblicazione dei documenti on line,
• definizione delle regole di validazione del documento e mappature del processo di creazione, e delle firme elettroniche,
• mappatura dei processi e gestione dei documenti informatici,
• monitoraggio degli strumenti di ricezione delle istanze (anche SPID),
• analisi e verifica della interoperabilità dei dati contenuti nelle banche dai,
• avvio procedure di soluzioni tecnologiche per realizzare dialogo in cooperazione applicativa,
• creazione del protocollo generale,
• analisi di ulteriori sistemi per i protocolli particolari e verifica delle loro caratteristiche,
• adozione di sistemi di archiviazione documentale,
• creazione del modello organizzativo di conservazione dei documenti.Infine devono essere individuate varie figure professionali di particolare importanza quali i responsabili:
• della conservazione,
• della protezione dei dati personali,
• della sicurezza informatica,
• della gestione documentale.
Come si può vedere dall’elenco sopra riprodotto, è impensabile che una piccola Pubblica Amministrazione sia in grado, da sola, di adempiere a tutti questi obblighi.
Il Legislatore
avrebbe dovuto fissare (per tempo) l’entrata in vigore progressiva della norma in questione, pensando di far partire prima le Pubbliche Amministrazioni Centrali e quelle più grandi (penso a Regioni e Province) poi, dopo almeno 9/12 mesi tutte le altre. Esempio positivo di un'introduzione progressiva si è avuto con l’avvio dell’obbligo di fattura elettronica verso le PA. Inoltre quest’avvio dilazionato avrebbe dovuto essere fissato con decorrenza dall'inizio dell'anno, in modo da permettere la realizzazione di piattaforme di erogazione di servizi digitali che gli hub territoriali più grandi (es. Regioni) potevano poi progressivamente aprire alle Pubbliche Amministrazioni più piccole. Tale situazione avrebbe permesso alle Pubbliche amministrazioni minori di beneficiare di competenze umane/professionali adeguate (pur non disponendone internamente) nonostante la mancanza di mezzi finanziari adeguati per poter realizzare simili infrastrutture tecnologiche complesse.
Un altro problema determinato dall'obbligo di gestione solo digitale, contenuto nell'avvio della scadenza del 12 agosto, è rappresentato dalla probabile gestione differenziata che ci sarà a livello di atti digitali/cartacei.
• Ci saranno atti cartacei?
• Quali saranno in parte cartacei ed in parte digitali?
• Solo gli atti amministrativi fondamentali (decreti, delibere, determine…) o anche altri atti saranno digitali fin da subito?
• E come si può immaginare che al 12 di agosto una piccola Pubblica Amministrazione locale sia in grado di fare una delibera che è necessaria per rispettare la predetta data di scadenza?
• E quando i soggetti terzi chiederanno una copia come si faranno le deleghe e le firme conseguenti?
.... e tante altre domande possono essere formulate.
In tale ultimo contesto s’inserisce il Regolamento europeo n° 910/2014 (cosiddetto eIDAS) che introduce nuove regole, già in vigore dal 1 luglio 2016, per identità, autenticazione, firme, sigilli e servizi fiduciari che sarà determinante applicare per vedere pienamente riconosciuta la validità dei documenti elettronici delle Pubbliche Amministrazioni.
Per comprendere le conseguenze di eventuali mancati adeguamenti è necessario esaminare le disposizioni del nuovo complesso normativo, ed un particolare interesse ha suscitato il nuovo art. 21 octies, che riduce di fatto a vizi formali gli inadempimenti (secondo parte della dottrina riprendendo la tendenza alla ordinazione sistematica manifestata dalla riforma e da altre norme). Esso dispone che: “1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. ll 1° comma ripropone la classica tripartizione dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo (ex art.26 del RD n.1054 del 26 giugno 1924), mentre il 2° comma porterebbe ad avere delle pronunce dall’Autorità, se adita (TAR), che probabilmente annullerà i provvedimenti per difetto di forma o violazione di legge (art.21 ocites, 2° comma), quindi con una invalidità probabile, ed una nullità molto difficile.
Ricordo infine il contenuto delle disposizioni finali del DPCM 13 novembre 2014 che all’art. 17, co.2 dispone: “Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche.”
E su quest’ultima disposizione normativa chiudo l’articolo, ricordando infine che i portatori di interesse avranno anche la possibilità di chiedere alla Pubblica Amministrazione inosservante il risarcimento del danno patito a causa dell’inadempienza compiuta. E questo non deve trovare l’ente impreparato, tanto più che gli adeguamenti richiesti discendono da normative che si sono succedute nel corso degli ultimi anni, e non da ieri. Pertanto le Pubbliche Amministrazioni devono essere attive nell’individuare nuovi modelli organizzativi e tecnologici per rispettare le diverse scadenze succedutesi fino ad oggi, e se non l'anno ancora fatto, si attivio senza indugio!
04 Agosto 2016