Oggetto: assunzioni a tempo determinato, da realizzare nel 2016, presso un Ente Provincia che non abbia rispettato il Patto di Stabilità nel 2015.
Mi servirebbe capire se, permangono tutt’ora, i limiti relativi alle assunzioni, di personale a tempo determinato, finanziate con la L. R. 3/2009(Sardegna), appurato che:
- l’Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità per il 2015;
- il mancato rispetto del Patto di Stabilità, prevede le sanzioni a carico degli Enti inadempienti, in particolare, l’art. 31 della L. 183/2011 al comma 26, cosi come modificato dall'art. 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'Ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
omissis….
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- Per l’anno 2015, il successivo comma 7 dell’art. 1 del D.L. 78/15, da ultimo modificato dall’ art. 1, comma 9-bis, legge n. 21 del 2016, stabilisce che:
omissis….
Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2015.
- allo stato attuale questo requisito non può essere garantito, in quanto dall’allegato alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2016, risulta un saldo negativo dell’equilibrio di parte corrente 2016;
In particolare si vuole sapere, nel caso in cui il rispetto dell’equilibrio corrente permanesse ancora, se lo stesso deve intendersi rispettato, considerando i dati previsionali o considerando i dati , analizzati come preconsuntivo, alla data in cui viene fatta la stipula del contratto di assunzione?
Grazie
Distinti saluti