da Andrea74 » 12/09/2016, 16:27
L'irrilevanza va intesa in questo senso:
1) le partecipazioni con quota inferiore all'1% si considerano oggettivamente irrilevanti e si escludono a priori;
2) dall'ultimo conto del patrimonio/stato patrimoniale del comune, si prende il valore del totale attivo e del patrimonio netto; dall'ultimo conto economico si prende il valore dei componenti positivi dalla gestione;
3) si calcola il 10% dei tre valori sopra indicati, il cui risultato diventa il valore-soglia per l'irrilevanza economica ai fini del consolidamento;
4) le società/enti che nell'ultimo bilancio di esercizio/rendiconto presentano valori inferiori alle soglie di cui al punto 3 per tutte e tre le grandezze (totale attivo, patrimonio netto e valore della produzione) possono essere escluse dal consolidamento.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl