PERMESSI ART.19 CCNL

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Messaggioda ROSI2012 » 02/02/2015, 11:55

E' POSSIBILE CONCEDERE UN PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.19 DEL CCNL 6/7/1995 PER SOSTENERE COLLOQUIO PRESSO UN COMUNE PRESSO IL QUALE E' STATA PRESENTATA DOMANDA DI MOBILITA'? VI RINGRAZIO
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Re: PERMESSI ART.19 CCNL

Messaggioda Paolo Gros » 02/02/2015, 12:01

ferie
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Re: PERMESSI ART.19 CCNL

Messaggioda ROSI2012 » 02/02/2015, 14:33

Perfettamente d'accordo, ma l'interessato sostiene che si tratta di motivi personali. Esiste qualche quesito dell'ARAN o simili a cui fare riferimento?grazie
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Re: PERMESSI ART.19 CCNL

Messaggioda Paolo Gros » 03/02/2015, 8:55

ricordo che :
la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito è subordinata sempre alla valutazione del datore di lavoro pubblico in ordine alla insussistenza, nella giornata o nelle giornate a tal fine indicate dal dipendente, di eventuali ragioni organizzative od operative che ne impediscano la concessione;

4 - infatti, nell'ambito della complessiva disciplina dell'istituto, il lavoratore non è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione del permesso ed il datore di lavoro pubblico non è in nessun caso obbligato a concedere il permesso. Quest’ultimo, ben può, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dello stesso in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto all'interesse del lavoratore evidenziato nella domanda;

5 - appare evidente, pertanto, che quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente tanto più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la concessione del permesso;

6 - conseguentemente, ove la richiesta non appaia del tutto motivata o adeguatamente giustificata, a seguito della comparazione degli interessi coinvolti di cui si è detto, il datore di lavoro potrà far valere la prevalenza delle esigenze di servizio, negando la concessione del permesso;
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Re: PERMESSI ART.19 CCNL

Messaggioda carlomagno » 03/02/2015, 14:25

l aran e la giurisprudenza hanno ribadito che non si entra nel merito del motivo ma si può negare solo per le esigenze di servizio. nel vecchio sito avevo postato pareri e sentenze e altro risulta pertanto che e evidente che se si nega il permesso per ragioni organizzative non possono essere date le ferie (ci sono anche gli estremi della malafede prima gli dici no per motivi organizzativi di servizio e poi si ??) ho dice per ragioni di servizio nulla ti do ne ferie ne permessi, ho lo concedi.
L ente può negare legittimamente per ragioni organizzative a un dipendente di assentarsi ma non può di certo ne entrare nel merito dei motivi di tale assenza ne nella scelta dell istituto.
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Re: PERMESSI ART.19 CCNL

Messaggioda carlomagno » 03/02/2015, 14:48

riposto una parte della vecchia risposta ...nell originale cera un altro pezzo ma ritengo sia chiara lo stosso
RAL_1434_Orientamenti Applicativi



Tra i permessi previsti dall’art. 19, c. 2 del CCNL del 6.7.1995 è possibile far rientrare anche l’assenza per sottoporsi a visita specialistica?

L’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, in relazione ai tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali ivi previsti, non ha stabilito alcuna precisa casistica per la loro fruizione.

Pertanto, spetta all’ente valutare, nella sua discrezionalità, le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio ostative alla concessione del permesso.

Pertanto, l’Ente non è chiamato né a disciplinare le possibili ipotesi giustificative del permesso (data la genericità ed ampiezza della previsione contrattuale “per particolari motivi personali o familiari”) né a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta o la documentazione a tal fine prodotta, ma solo la sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative che impediscano la concessione del permesso stesso.

Del resto, i giorni di permesso a disposizione del dipendente sono solo tre per anno e, conseguentemente, avendone utilizzato uno per visita specialistica, ne avrà a disposizione solo due per eventuali altre esigenze personali nell’anno.

Per completezza informativa, si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.

In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).

In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia.

In tale ambito, pertanto, fermo restando quanto sopra detto in ordine alle modalità di gestione dei permessi per motivi personali, sembrerebbe eccessivo richiedere elementi giustificati che non sono richiesti neppure per le assenze imputabili al regime della malattia.

sentenze
da una sentenza

"Il riferimento ai motivi personali è di tale ampiezza da indurre a ritenere giustificata la richiesta di permesso ogniqualvolta la richiesta sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico."
"..l' istituto del permesso per motivi personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente non possa usufruire di permessi ad altro titolo, purché l' interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo ordinamento giuridico."
" permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire di 1 giorno di permesso per motivi di studio, essendo tale permessi previsti unicamente per partecipare a concorsi o esami...".
altro tribunale
Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente , il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse."...

E ancora:

..."Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente in merito all´opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all´idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, è consentito al Dirigente porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi , qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.".

e altre che ometto
non per niente l aran successivamente a varie sentenze mette la nota cui sopra proprio per evitare contenziosi.
l aran e stato chiarissimo.Non occoroono le sentenze messe comunque
in sostanza non si valuta il motivo ma solo le ragioni organizzative.
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Re: PERMESSI ART.19 CCNL

Messaggioda scheggia » 03/02/2015, 15:07

ma in questo caso non si può prendere un giorno di permesso retribuito per "concorsi e/o esami" limitatamente al giorno in cui si svolge?

da me funziona così.

poi in sede di esame/concorso/selezione......ti fai fare l'attestazione e lo mandi all'ufficio del personale.
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Re: PERMESSI ART.19 CCNL

Messaggioda carlomagno » 03/02/2015, 20:21

a mio avviso no il colloquio non e ne un concorso ne un esame
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Re: PERMESSI ART.19 CCNL

Messaggioda situation » 03/02/2015, 21:53

Teoricamente non può esserci discrezionalità... Ergo..
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Re: PERMESSI ART.19 CCNL

Messaggioda ellepi82 » 23/03/2015, 17:40

Come riportato nel manuale ARAN sui permessi brevi, la fruizione del permesso ex art. 19 del CCNL 6.7.1995 non è frazionabile ad ore.
Mi confermate?
E' possibile derogare nel caso in cui sia per l'ente che per il dipendente risultasse migliore un'articolazione ad ore del permesso?
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