Le due principali novità IVA previste dal DL n. 193/2016 (art. 4):
• Trasmissione trimestrale dei dati delle fatture di vendita e di acquisto – Obbligo con cadenza trimestrale, che prevede la comunicazione dei seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero delle fatture, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia dell’operazione. L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA e, dunque, nel caso degli Enti locali, interessa esclusivamente la loro attività commerciale. Sanzione in caso di omessa o errata trasmissione dei dati: 25 euro per ogni fattura, fino a un massimo di 25.000 euro.
• Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche – Obbligo con cadenza trimestrale che interessa l’attività commerciale degli Enti locali (anche in presenza di liquidazione con eccedenza a credito). In caso di contabilità IVA separate, è sufficiente una sola comunicazione riepilogativa per ogni trimestre. Sanzione in caso di omessa o incompleta o infedele comunicazione: ammenda da 5.000 a 50.000 euro.