vgiannotti ha scritto:Esattamente il contrario. ..., mentre per gli enti soggetti al patto non è possibile procedere al riporto dei resti, ma lascia libera la possibilità di intaccare le cessazioni avvenute nel o negli anni successivi. In altri termini, restando nel 2014 a cui si riferiva la nomofilachia, le eventuali risorse prelevate sulle cessazioni riportate dall'anno precedente (in considerazione della durata dei concorsi e delle fasi preliminari alle stesse), sarebbe stato possibile coprirle con le cessazioni certe dell'anno o dei due anni successivi (es. pensionamento certo dei dipendenti per il raggiungimento dei limiti di età).
Cioè le delibera vorrebbe dire che nel 2015 potrei utilizzare la capacità derivante da cessazioni 2014 e, se non mi basta, da future cessazioni (del 2015 o 2016)?
Se è così è una norma che non ha senso... posso assumere nel 2015 sulla base di capacità assunzionale che non ho maturato, ma non posso assumere nel 2016 sulla base di capacità assunzionale che ho maturato l'anno precedente.
Se non è così, per piacere me lo rispieghi, magari con un esempio?
Grazie.
kkk1972
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