da gsalurso » 17/11/2016, 15:00
Il reddito da tenere presente al fini dell’ammontare dell’assegno familiare è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione.
Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 09/09/2003 n° 13200, precisando che l’istituto dell’assegno al nucleo familiare, introdotto dalla legge 153/88, ha carattere squisitamente assistenziale e che il reddito del coniuge legalmente ed effettivamente separato viene in considerazione solo per stabilire il diritto all’erogazione della provvidenza assistenziale.
(fonte Altalex)
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 