da mcmurtry » 24/11/2016, 19:32
Premesso ancora che la chiarezza non è caratteristica del legislatore italiano, la legge 164 del 12 agosto 2016 è entrata in vigore il 13 settembre 2016.
La stessa si configura esclusivamente quale legge di modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la quale, per l'anno 2016, è, per così dire, interpretata dai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge di stabilità 2016.
Alla data del 13 settembre 2016, salvo casi patologici, i bilanci di previsione 2016 erano stati tutti approvati, essendo peraltro il termine per la relativa approvazione, ampiamente scaduto.
Cambiare le regole sugli equilibri in corsa mi sembrerebbe follia: come si darebbe copertura a tutti quegli impegni di spesa reimputati al 2016 o successivi se non mediante il fondo pluriennale vincolato?