L’ente (1) ha intenzione di attingere ad una graduatoria ancora valida di un altro Ente (2) per l’assunzione di un Istruttore Contabile categoria D/1.
Premesso che c’è la volontà dell’Ente (2) di voler prestare la propria graduatoria concorsuale valida all’ente (1), l’ostacolo ora è rappresentato dal regime di orario di lavoro, infatti, come categoria e profilo ci siamo in quanto si tratta in entrambi gli enti di posto di categoria D istruttore contabile, mentre come percentuale lavorativa nell’ente (2) era del 100% mentre l’Ente (1) che deve attingere dalla graduatoria ha previsto un posto part-time al 50%.
La Corte dei Conti con Deliberazione sezione controllo Umbria n.124-2013 dice:
3.2) – La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti.
3.3) – Da questo punto di vista, è innegabile che il regime a tempo pieno dei posti messi a concorso, e per i quali è stata approvata la graduatoria che si intende utilizzare, è alquanto diverso dal regime part-time del posto che si intende coprire, come attesta (in disparte l’intrinseca durata della prestazione lavorativa), ad esempio, la diversità dei limiti di modifica del rapporto di lavoro, ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 79/1997 (e s.m.i.), applicabile solo a chi è stato assunto a tempo pieno, rispetto all’art. 39, comma 18, della l. n. 449/1997 (nel testo modificato dall’art. 20, comma 1, della l. n. 488/1999), applicabile solo a chi è stato assunto a tempo parziale (v., in proposito, paragrafo 3 della deliberazione n°122-Prev/2013 di questa Sezione).
3.4) – Trattasi di differenza che ha una sua sicura incidenza anche sulla potenziale partecipazione al concorso (della cui graduatorie ci si intende avvalere), non potendosi aprioristicamente escludere un maggior numero di candidati in presenza di una copertura anche part-time dei posti banditi, e rappresenta perciò un ostacolo alla corretta applicazione dell’art. 9, comma 1, della l. n°3/2003, come integrato dall’art. 3, comma 61, della l. n°350/2003, in relazione alle disposizioni dell’art. 97, comma 3, della Carta Costituzionale.
Come si deve comportare l’Ente (1)?
Ci sono altre sentenze che dicono il contrario?
Grazie.