Buongiorno,
Il Tribunale Ordinario sezione civile ha disposto:
• l’inserimento di un minore in un Istituto protetto a causa dei litigi dei genitori;
• che le spese di mantenimento del minore siano a totale carico dei genitori con quote differenziate.
Inoltre su specifica richiesta dell’ULSS ha anche specificato che il mantenimento si riferisce il costo della retta della struttura ove il minore è collocato.
Il Comune non è stato citato in alcun atto del tribunale.
Ci chiediamo se il Comune debba anticipare il costo complessivo della retta salvo poi rivalersi sui genitori (non indigenti e con ISEE molto elevato) oppure se deve essere rispettato quanto disposto dal giudice.
Il nostro dubbio deriva dal fatto che l’art. 25 del R.D.L. n. 1404/1934 dispone che “Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori.” E l’erario è poi stato successivamente sostituito con il D.P.R. 616/1977 dai comuni.
A mio parere dobbiamo eseguire quello che sta scritto nella sentenza del giudice, tuttavia ciò non toglie il rischio di ricorsi da parte dell’Istituto o dei genitori.
Il Vostro parere? Grazie